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Sentenza — n. 39995/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as issues were waived by defendant during second instance proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39995/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant waived all grounds for review during the second instance, including those regarding aggravated circumstances and confiscation. Although the defendant argued violations of law concerning the presence of accomplices and the calculation of illicit profits, these points were explicitly excluded from the appeal's scope. The court ruled that since the defendant renounced these issues in court, they cannot be raised again in the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 599 bis cod. proc. pen.: Issues waived by the defendant during second instance proceedings cannot be raised in cassation, as the chain of devolution is broken and the matter is covered by res judicata.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds chain of devolution res judicata in cassation second instance waiver inadmissible appeal reati contro il patrimonio concussione confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
catena devolutiva.Al riguardo basti richiamare il dettato dell'art. 606 comma 3 cod.proc.pen.
Art. 644 ultimo comma cod. pen.
Questa indicazione si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 644 ultimo comma cod.pen.
Art. 629 comma 2 cod. pen.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
A ciò si aggiunga che, anche dalla proposta di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen., allegata al verbale di udienza, emerge la volontà delle parti di limitare il thema decidendum della Corte al progetto di trattamento sanzionatorio, trascurando le altre questioni sollevate con il gravame.
art. 599 bis cod.proc.pen
A ciò si aggiunga che, anche dalla proposta di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen., allegata al verbale di udienza, emerge la volontà delle parti di limitare il thema decidendum della Corte al progetto di trattamento sanzionatorio, trascurando le altre questioni sollevate con il gravame.
art. 606 comma 3 cod.proc.pen
catena devolutiva.Al riguardo basti richiamare il dettato dell'art. 606 comma 3 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da LIUZZO EROS_nato a Segrate il 13 Aprile 1991 avverso la sentenza resa il 21 Febbraio 2024 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, decidendo sull'accordo delle parti, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Milano resa il 20 settembre 2023 ha confermato la responsabilità dell'imputato per i reati di estorsione aggravata, usura e lesioni personali gravi e ha rideterminato la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come equivalenti rispetto alla contestata aggravante. 2.Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dal secondo comma dell'articolo 629 codice penale relativa alla presenza di non meno di due persone nel luogo e al momento in cui si realizza la violenza o la minaccia.

Nel caso in esame osserva il ricorrente che colui che ebbe ad aiutare Liuzzo nel cagionare le lesioni inferte alla persona offesa non è stato imputato, nè è stato giudicato per il delitto di estorsione. 2.2 Violazione di legge in relazione alla determinazione della confisca obbligatoria del profitto conseguente all'usura, determinato dal giudice in 40.000 euro. Questa indicazione si pone in contrasto con quanto disposto dall'art. 644 ultimo comma cod.pen. poiché il profitto illecito non consta anche del denaro prestato a titolo di capitale, ma soltanto di quello ricevuto a titolo di interessi usurari, detratto quindi il capitale e la confisca dovrà avere ad oggetto soltanto la somma consegnata come interessi usurari.

Tale determinazione non poteva essere oggetto di concordato e il giudice avrebbe dovuto rideterminare l'importo della confisca in conformità al disposto di legge. 2.3 Intervenuta revoca tacita della costituzione di parte civile poiché quest'ultima, all'esito della propria discussione dinanzi al tribunale, non aveva rassegnato le conclusioni scritte e il giudice ha tuttavia ritenuto di accogliere la richiesta risarcitoria, applicando una provvisionale in forza di un orientamento giurisprudenziale secondo cui non si configura l'ipotesi di revoca tacita della costituzione di parte civile per mancata presentazione delle conclusioni, allorché la parte si richiami a quelle presentate all'atto della costituzione.

Tale assunto non è condivisibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile in quanto i motivi di censura non sono consentiti. Dal tenore della sentenza di secondo grado emerge che le parti hanno concordato la pena, previa rinunzia dell'imputato, presente in udienza, ad ogni motivo di appello diverso da quello relativo alla pena, e in questa affermazione, che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte del ricorrente, devono intendersi ricomprese sia la censura sull'aggravante, che attiene al giudizio di responsabilità, sia quelle formulate in relazione alla confisca e alla costituzione di parte civile, che non sono assimilabili al trattamento sanzionatorio.

A ciò si aggiunga che, anche dalla proposta di concordato ex art. 599 bis cod.proc.pen., allegata al verbale di udienza, emerge la volontà delle parti di limitare il thema decidendum della Corte al progetto di trattamento sanzionatorio, trascurando le altre questioni sollevate con il gravame. Ciò posto, è evidente che le questioni censure relative all'affermazione di responsabilità, tra cui rientra la sussistenza dell'aggravante, al quantum della confisca e alla costituzione di parte civile, essendo state oggetto della rinunzia verbale formulata in udienza dall'imputato, non sono state devolute alla cognizione della corte di merito e non possono essere censurate in questa sede di legittimità, essendo venuta meno la continuità della cd. catena devolutiva.Al riguardo basti richiamare il dettato dell'art. 606 comma 3 cod.proc.pen. che preclude la proposizione di violazioni di legge non- dedotte in appello che non possono essere - recuperate e proposte in sede di legittimità.

Trattandosi di censure rinunciate in appello, correttamente la Corte non ha formulato al riguardo alcuna motivazione, poiché non sono state devolute alla sua cognizione e su detti punti della sentenza di primo grado deve ritenersi essersi formato il giudicato. Il ricorrente sembra volere evocare il potere di questa Corte di legittimità di rilevare d'ufficio alcune cause nullità, ma tra queste non rientrano le questioni dedotte.

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione che si ritiene congruo liquidare in euro tremila in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 12 settembre 2024 Il Consigliere estensore La Presidente Maria Daniel Borsellino Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE