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Sentenza — n. 39993/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses fraud conviction due to extinguishment of crime by remitted complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39993/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting Bonanno for simple fraud. The defense argued the crime was extinguished by a remitted complaint filed by the victim's company representative. The court ruled that such a remission, accepted during the appeal, legally extinguishes the offense, overriding any procedural bars.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; Art. 160 c.p.: A remitted complaint filed during cassation proceedings extinguishes the crime, requiring the court to declare this fact and annul the conviction without remittal.

Parole chiave

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remitted complaint extinguishment of crime simple fraud cassation annulment procedural bar override abbandono del procedimento per truffa remissione della pena chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 152 c.p.
Art. 160 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONANNO ALESSANDRA natck,a ROMA il 21/10/1971 avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 22 gennaio 2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 17-11-2021 che aveva condannato Bonanno Alessandra alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di truffa semplice.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Marco Fagiolo, deducendo l'intervenuta estinzione del reato a seguito di rimessione di querela da parte del legale rappresentante della società Multiservizi D'Ammassa s.r.l..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio comporta dichiarare l'estinzione del reato contestato alla Bonanno essendo intervenuta rituale remissione di querela da parte del legale rappresentante della società tratta in inganno e danneggiata dal reato. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. LA PRESIDENTE (!Anna Anna P uzzellis DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE30 OTT. 2024 IL FUNZI