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Sentenza — n. 39978/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appeal court's rejection of criminal revision due to lack of new evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 39978/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Siciliano's appeal against the Brescia Court of Appeal's decision denying his request for criminal revision. Siciliano argued that the appellate court failed to evaluate new expert evidence proving the victim's accusations of threats were false and that the lower court relied on police reports rather than this new proof. The court held that the Court of Cassation cannot re-evaluate the evidentiary findings made by the Court of Appeal, as the historical facts regarding the extortion attempt were consistently reconstructed by both judges despite different procedural outcomes.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 630 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from re-evaluating the probative results established by the Court of Appeal in a criminal revision proceeding.

Parole chiave

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criminal revision Court of Appeal new evidence probative results preclusion principle evidentiary assessment irrevocable judgments registrazione clandestina di conversazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.
Secondo il diritto vivente, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dell

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
280601 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva
Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo
Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv.
Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia
283317 - 01; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv.
Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu
281188; Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv.
Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono
279446 - 01; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv.
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SICILIANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/09/1965 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero Messini D'Agostini; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore Avv. Fabio Menichetti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 novembre 2023 la Corte di appello di Brescia rigettava la richiesta di revisione presentata nell'interesse di Giuseppe Siciliano, condannato dal G.i.p. del Tribunale di Milano alla pena di ritenuta di giustizia per il reato di estorsione aggravata in concorso, con sentenza del 24 giugno 2004, confermata dalla Corte di appello di Milano e divenuta irrevocabile in data 19 marzo 2005.

2. Ha proposto ricorso Giuseppe Siciliano, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di due motivi. 2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa valutazione dei riscontri negativi alla chiamata in correità effettuata dal coimputato Carelli nella fase delle indagini e alla querela sporta dalla persona offesa Barbieri, rappresentati dal contenuto della prova nuova costituita dalla perizia disposta nel giudizio ordinario a carico dello stesso Carelli e dell'altro coimputato Cocchio, definitosi con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, emessa dal Tribunale di Milano il 26 gennaio 2006.

Motivazione illogica in relazione alla ritenuta esístè'hia di espressioni minacciose che invece non risultano dalla suddetta perizia con la quale è stato trascritto il contenuto della conversazione registrata dalla persona offesa nel corso del suo incontro con i tre originari coimputati il 3 marzo 2004, mai ascoltata dal G.i.p., che nella sentenza aveva fatto esclusivo riferimento ai brogliacci della polizia giudiziaria. Da tale prova nuova, non valutata nel giudizio a carico del ricorrente, e emerso che Siciliano non pronunziò alcuna delle due frasi asseritamente intimidatorie: della prima ("se entro domani non mi dai i soldi agiamo a modo nostro"), che peraltro - secondo quanto esposto da Barbieri in querela - sarebbe stata pronunciata da Cocchio, non vi è traccia nell'elaborato peritale; la seconda ("Pure tu l'hai detto, cioè non mi far fare cose che non vorrei fare"), invece, era smentita dalla immediata risposta di Siciliano ("Ma tu metti le parole in bocca agli altri?"), svuotando l'accusa mossa dalla persona offesa di qualunque eventuale potenzialità lesiva o minacciosa.

Tale riscontro negativo alle dichiarazioni della persona offesa avrebbe imposto alla Corte di appello un nuovo vaglio di attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (oltre che, eventualmente, di quelle di Carelli) che è stato del tutto omesso. Con motivazione illogica, sulla base di una massima di esperienza scollegata da qualsivoglia legge di copertura, la Corte territoriale ha affermato che la presenza di rumori di fondo che caratterizza la registrazione e di alcuni omissis nell'elaborato peritale non avrebbe consentito di escludere che le frasi aventi contenuto minatorio potessero essere state comunque pronunciate da Siciliano in quella sede e non siano state trascritte dal perito perché incomprensibili. 2.2.

Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta identità dei fatti storici posti a fondamento della sentenza del G.i.p. e di quella del Tribunale, pur a fronte della inesistenza delle minacce rilevanti ex art. 629 2 cod. pen., pacificamente escluse nel procedimento ordinario a carico dei due originari coimputati. Alla luce di undici punti (specificamente indicati nel ricorso) presenti nella motivazione della sentenza con la quale è stato definito questo ultimo procedimento, risulta dimostrata, grazie agli elementi acquisiti tramite la perizia dibattimentale, la oggettiva incompatibilità tra i fatti storici sui quali si è fondata la pronuncia assolutoria di Cocchio e Carelli e quelli posti a base della condanna di Siciliano.

L'inconciliabilità fra i due provvedimenti dipende non già - come sostenuto erroneamente dalla Corte di appello - da una "difforme valutazione giuridica" della stessa vicenda storica, bensì dalla verifica effettiva della sussistenza delle minacce, affermata dal G.i.p. ed esclusa invece dal Tribunale sulla scorta della trascrizione di una fonoregistrazione non valutata dall'altro giudice, prova idonea a neutralizzare l'unico riscontro alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa fatte in querela e a quelle eteroaccusatorie rese dal coimputato Carelli nell'immediatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati.

2. In relazione al primo motivo e quindi al tema del compito affidato al giudice della revisione ad esito del giudizio e dell'acquisizione delle prove nuove, va ribadito che, per pervenire a un esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento, in termini di ragionevole sicurezza, di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio; il giudice della revisione, anche quando le nuove prove offerte dal condannato abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, può e deve saggiare, mediante comparazione, la "resistenza" di queste ultime rispetto alle prime, giacché, in caso contrario, il giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna; la valutazione giudiziale delle nuove prove di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. non può prescindere dal complesso degli elementi già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte dopo la condanna (cfr., ad es., Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 - 01;

Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Cannatà, Rv. 277072 - 01; Sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, Rv. 267067 - 01; Sez. 5, n. 38276 del 19/02/2016, Dorigo, Rv. 267786 - 01; Sez. 5, n. 24682 del 15/05/2014, Ghiro, Rv. 260005 - 01; da ultimo v. Sez. 5, n. 48479 del 26/09/2023, Tramonte, non mass., con la quale è stata rigettata la richiesta di revisione proposta avverso la sentenza di condanna per la strage di Brescia del 1974). La sentenza impugnata si è attenuta a detti princìpi. La Corte territoriale non ha ravvisato alcun contrasto o incompatibilità fra le prove acquisite nel giudizio di merito e quella nuova offerta dalla difesa, ritenendo comunque che questa ultima non fosse affatto in grado di scardinare l'impianto motivazionale della "doppia conforme" di condanna, alla luce delle prove valutate nel giudizio abbreviato, avuto particolare riguardo al contenuto delle spontanee dichiarazioni rese dall'originario coimputato Carelli, non utilizzabili nel giudizio ordinario.

Quest'ultimo, infatti, "ha riscontrato quanto narrato dalla persona offesa confermando che Cocchio e Siciliano avevano avuto il ruolo di intimorire Barbieri, facendogli credere che la somma apparteneva ai due, e che nell'occasione proprio il Siciliano aveva chiesto con tono minaccioso al Barbieri che doveva restituire la somma, altrimenti l'avrebbero costretto 'a fare cose che non vorrebbero fare'...[cosicché] la minaccia riportata nella denuncia querela del Barbieri corrisponde, parola per parla, proprio a quella riportata dallo stesso Carelli nelle sue spontanee dichiarazioni del 3 marzo 2004" (pagg. 5 e 7).

La sentenza ha logicamente osservato che la presenza di varie frasi incomprensibili non trascritte dal perito non consente di ravvisare un insanabile contrasto fra le dichiarazioni della persona offesa e di Carelli con il contenuto della conversazione registrata. La Corte ha anche esaminato la tesi difensiva che ha valorizzato la risposta di Siciliano ("Ma tu metti le parole in bocca agli altri?") all'accusa di Barbieri ("Pure tu l'hai detto, cioè non mi far fare cose che non vorrei fare"), osservando che subito dopo lo stesso Barbieri replicò ("No, io non metto parole?"), elemento che - secondo la stessa Corte - conferma il su convincimento "di aver subìto indebite pressioni" (pag. 7).

Il ricorrente non si è confrontato con questa rilevante valutazione né ha considerato le diverse piattaforme probatorie utilizzate nei due distinti giudizi, deducendo in sostanza che la Corte di appello avrebbe erroneamente valutato le prove alla luce di quella nuova costituita dalla perizia. Tuttavia, anche in relazione al giudizio di revisione è pertinente il principio secondo il quale è preclusa alla Corte di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze probatorie, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370 - 01;

Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702 - 01).

3. Neppure il secondo motivo risulta fondato. Secondo il diritto vivente, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo e il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti - specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove - dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, Riva, Rv. 285320 - 01;

Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 - 01; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188; Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, Popescu, Rv. 279446 - 01; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749 - 01). La sentenza impugnata ha evidenziato che il nucleo centrale della vicenda che portò all'arresto in flagranza di Carelli, Cocchio e Siciliano è stato ricostruito in ugual modo dai giudici dell'abbreviato e dell'ordinario avuto riguardo al movente della denunciata estorsione; alla consegna dell'assegno da parte di Barbieri; allo stato di timore palesato dalla persona offesa; all'atteggiamento da "bullo" tenuto nell'occasione da Siciliano.

Il Tribunale di Milano ha escluso la sussistenza della minaccia, elemento costitutivo del delitto di estorsione, per un verso enfatizzando il contenuto della perizia e per altro verso non potendo utilizzare e considerare le spontanee dichiarazioni rese da Carelli: si è trattato, dunque, di una valutazione diversa del medesimo fatto storico (incontro fra Barbieri e i tre originari coimputati), nella sostanza giustificata - come detto - dalla parziale diversità delle prove utilizzate.

4. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dell