Ordinanza — n. 39590/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da DI NATALE GIACOMO nato a Bari il 19/7/2000 avverso la sentenza resa il 22 luglio 2024 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO Il Tribunale di Bari, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di Di Natale Giacomo la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati meglio precisati in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione poiché il Tribunale non ha verificato l'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39590/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da DI NATALE GIACOMO nato a Bari il 19/7/2000 avverso la sentenza resa il 22 luglio 2024 dal Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il Tribunale di Bari, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di Di Natale Giacomo la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati meglio precisati in rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione poiché il Tribunale non ha verificato l'assenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod.proc.pen. Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, presentata al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussistere nel caso di specie. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 23 ottobre 2024 Il Consigliere estensore residente Maria Dane1orsellino / Ann PetruzzW DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 28 OTT.