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Sentenza — n. 39586/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39586/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39586/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale della Libertà di Roma, con ordinanza in data 2 maggio 2024, respingeva l'appello proposto nell'interesse di Essa Ahmed avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare della custodia in carcere allo stesso applicata, in quanto ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39586/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Edda Cerquetti, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art. 606 e) cod. proc. pen. quanto alla ritenuta inadeguatezza di ogni altra misura dovendosi sottolineare come uno dei precedenti giudiziari valutati a carico dell'imputato per affermare l'idoneità della sola misura carceraria si era risolto in una condanna a pena lieve per il delitto di tentato furto così che, l'unico precedente a suo carico, era relativo ad un'ipotesi di rapina per il quale risultava scontata la pena; - violazione dell'art. 606 lett.

Parole chiave

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rapina qualificata testimonianza della vittima complicità diritto di essere arrestato attività criminosa aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Edda Cerquetti, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ESSA AHMED nato il 01/01/1990 avverso l'ordinanza del 02/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica della difesa che ha chiesto l'accoglimento dei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale della Libertà di Roma, con ordinanza in data 2 maggio 2024, respingeva l'appello proposto nell'interesse di Essa Ahmed avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione o revoca della misura cautelare della custodia in carcere allo stesso applicata, in quanto ritenuto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Edda Cerquetti, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione dell'art. 606 e) cod. proc. pen. quanto alla ritenuta inadeguatezza di ogni altra misura dovendosi sottolineare come uno dei precedenti giudiziari valutati a carico dell'imputato per affermare l'idoneità della sola misura carceraria si era risolto in una condanna a pena lieve per il delitto di tentato furto così che, l'unico precedente a suo carico, era relativo ad un'ipotesi di rapina per il quale risultava scontata la pena; - violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova quanto alla ritenuta gravità indiziaria, avuto riguardo al contrastante quadro probatorio ricavabile dalle altalenanti dichiarazioni della persona offesa, alla mancata ricognizione fotografica dell'indagato da parte della stessa, alla sussistenza di elementi contrastanti rispetto alle dichiarazioni del 15 gennaio 2024 ricavabili dalla annotazione di servizio 8-1-2024, dalla querela e dalle successive integrazioni di atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi sono manifestamente infondati, e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al motivo in punto gravità indiziaria, che per ordine logico deve essere analizzato per primo, va ricordato come in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000 ) Rv. 215828 - 01). Orbene, nel caso in esame, tale completa analisi delle emergenze indiziarie appare essere stata compiuta dal giudice della libertà personale che, con le precise argomentazioni svolte alle pagine 3 e seguenti dell'impugnata ordinanza, sottolinea come il coinvolgimento del ricorrente nei fatti di rapina si giustifichi alla luce delle dichiarazioni della persona offesa riscontrate dalla visione dei fotogrammi dei servizi di sorveglianza della zona, con valutazione che appare, pertanto, esente dalle lamentate censure.

2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo alle doglianze proposte in relazione alle esigenze cautelari posto che, con le specifiche argomentazioni svolte alla pagina 6 dell'impugnato provvedimento, il giudice dell'appello cautelare ha spiegato come, per la gravità del fatto commesso durante la sottoposizione ad altra misura cautelare che imponeva il divieto di dimora nel comune di Roma, unica misura adeguata fosse quella della custodia carceraria, senza che, la diversa qualificazione data ad uno degli episodi contestati al ricorrente e dedotta dalla difesa possa scalfire tale giudizio, confermando anzi la stabile dedizione dello stesso ad atti predatori del patrimonio. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciscuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att.cod.proc.pen.. Roma, 1 ottobre 2024 'IL CONSIGERE ST. Igna io P IL PRESIDENTE Lucian mpériali DEPOSITATO