Sentenza — n. 39585/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale della Libertà di Salerno, con ordinanza in data 30 maggio 2024, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Bancila Andrei Valentin perché gravemente indiziato di due distinte ipotesi di riciclaggio contestate ai capi 28 e 29 dell'imputazione provvisoria, commesse nel 2021. All'indagato era contestato di avere ricevuto, sulla propria carta poste-pay, diversi proventi del delitto di frode informatica consumato in danno dei titolari di conti correnti, che venivano poi monetizzati attraverso prelievi di contante.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39585/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCILA ANDREI VALENTIN nato il 02/05/2002 avverso l'ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG MARCO PATARNELLO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. lette le conclusioni della difesa che ha chiesto l'accoglimento dei motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale della Libertà di Salerno, con ordinanza in data 30 maggio 2024, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Bancila Andrei Valentin perché gravemente indiziato di due distinte ipotesi di riciclaggio contestate ai capi 28 e 29 dell'imputazione provvisoria, commesse nel 2021. All'indagato era contestato di avere ricevuto, sulla propria carta poste-pay, diversi proventi del delitto di frode informatica consumato in danno dei titolari di conti correnti, che venivano poi monetizzati attraverso prelievi di contante.
2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Mauro Iannone, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'art. 606 lett.
b) ed e) cod. proc. pen. sia in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria che in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari dovendosi tenere conto, con riferimento a tale ultimo aspetto, sia della data di consumazione dei fatti che dell'attività lavorativa svolta dall'indagato, circostanze entrambe di consistenza tale da escludere l'attualità delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi sono o generici o manifestamente infondati, e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al motivo in punto gravità indiziaria, lo stesso si presenta irrimediabilmente affetto da inammissibilità intrinseca poiché privo di qualsiasi specifico confronto argomentativo con la ricostruzione in fatto e la particolareggiata ricostruzione sia dei delitti presupposto sia delle condotte contestate a titolo di riciclaggio all'indagato Bancila; il tribunale della libertà, in sede di appello proposto dal pubblico ministero, ha spiegato alle pagine 10 e seguenti dell'impugnata ordinanza, come il denaro provento di due distinte truffe ai danni di soggetti titolari di conti correnti fosse stato dapprima bonificato presso conti di altri soggetti e, poi, da questi trasferito alla carta poste-pay del Bancila il quale, subito dopo, lo prelevava in contante. Ed a fronte di tali precisi argomenti circa l'effettuazione di operazioni di sostituzione e trasferimento del provento illecito proprio ad opera dell'indagato, il ricorso nulla di specifico deduce.
2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione alle doglianze proposte in relazione alle esigenze cautelari posto che, con le specifiche argomentazioni svolte alle pagine 13-14 dell'ordinanza, il giudice dell'appello cautelare ha spiegato come per la particolare accuratezza e professionalità delle operazioni poste in essere nell'ambito di un contesto criminale professionale ed evoluto, per l'importo complessivamente movimentato (circa 10.000 €), per la reiterazione delle condotte nell'arco di pochi mesi, dovesse ritenersi sussistente il pericolo di reiterazione tutelabile esclusivamente mediante una misura restrittiva della libertà personale.
Inoltre il tribunale dell'appello ha fatto riferimento al disposto divieto di comunicazione per giustificare, correttamente, l'idoneità della misura disposta ad impedire la protrazione dei contatti con gli altri soggetti coinvolti e così eventuali condotte di reiterazione. Tali particolari precisazioni permettono di ritenere confutata anche l'argomentazione difensiva basata sulla sola data di consumazione stante che la perpetrazione delle condotte illecite nel 2021 veniva ritenuta comunque elemento non decisivo per escludere l'attualità; ed invero, correttamente il tribunale dell'appello cautelare richiamava quell'orientamento secondo cui in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi Z1., accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891 - 01).
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg.esec.cod.proc.pen.. oma, 1 ottobre 2024 L CONSIG E S n 7ii P igC IL PRESIDENTE DEPOSITATO IN CANCELLARI