Italian Court dismisses appeal on aggravated fraud, rejecting lack of subjective intent and procedural nullity claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower courts' conviction for aggravated fraud against Rauseo Liberatore. The defendant argued that the prosecution failed to prove his original intent to defraud and that a procedural nullity occurred due to an unmotivated revocation of witness testimony. The court rejected both claims, ruling that the evidence clearly demonstrated the victim was induced by a fake bank transfer and that the judge's exclusion of superfluous post-factum arguments fell within his exclusive competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 495 comma 4 cod.proc.pen.; Art. 182 comma 2 cod.proc.pen.: The court's power to exclude superfluous and irrelevant evidence is exclusive to the trial judge, and a lack of specific motivation for revoking witness testimony does not constitute a general nullity subject to immediate appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RAUSE0 LIBERATORE nato ad Avellino il 20/8/1990 avverso la sentenza resa il 24 gennaio 2024 dalla CORTE di APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. Alessandro Massai che ha insistito nei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa il 24 gennaio 2024 dal Tribunale di Torino che ha dichiarato la responsabilità di Rauseo Liberatore per il reato di truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante entità e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. Si addebita al Rauso di avere, tramite artifizi, consistenti nel sottoscrivere un impegno scritto di acquisto e nell'inviare la fotografia di una disposizione di bonifico dell'importo di 15.000 € in favore della persona offesa, disposizione poi revocata, indotto quest'ultima a consegnargli un'autovettura, procurandosi l'ingiusto profitto pari a 14.980 €. 2.Avverso detta sentenza con ricorso l'imputato deduce: 2.1 Violazione di legge per carenza dell'elemento soggettivo della truffa in quanto non è stata dimostrata la originaria volontà dell'imputato di frodare il proprio dante causa, mentre il pagamento del dovuto non si è perfezionato per cause non dipendenti dal Rauseo.
Ne consegue che la condotta a lui addebitata non integra un fatto penalmente rilevante, ma un mero inadempimento civilistico. 2.2 Violazione dell'art. 495 comma quattro cod.proc.pen. e nullità dell'ordinanza istruttoria con cui il Tribunale ha revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa, in assenza di motivazione sul requisito della loro superfluità. Il ricorrente osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la revoca della ordinanza ammissiva dei testi della difesa, in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, produce una nullità generale a regime intermedio che deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente ai sensi dell'art. 182 comma 2 cod.proc.pen., mentre nel caso in esame il giudice ha revocato l'ordinanza ammissiva senza motivare in ordine al requisito della superfluità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. 1.2 Per ragioni di esposizione sistematica sembra opportuno esaminare per prima l'eccezione processuale formulata con il secondo motivo . La censura è manifestamente infondata. Il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici.( Sez.
U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills. Rv. 246585 - 01) Dall'esame degli atti risulta che l'ordinanza letta a verbale nell'udienza del 28/9/2021 affermava che il contenuto delle testimonianza da assumere non aveva alcuna rilevanza in merito al giudizio di responsabilità, con motivazione congrua in relazione alla fase processuale dibattimentale, in cui il giudice non poteva anticipare il proprio giudizio ma doveva limitarsi a dichiarare che l'istruttoria compiuta era sufficiente e idonea a pervenire alla decisione. A ciò si aggiunga che in quell'occasione la difesa non ha formulato alcuna opposizione.
Inoltre nella sentenza di primo grado il tribunale ha reso congrua motivazione, osservando che l'audizione dei testi sulle circostanze meglio precisate in udienza appariva irrilevante e non necessaria ai fini del decidere e revocava l'ordinanza ammissiva delle prove. La censura formulata con il ricorso è, inoltre ,del tutto generica poiché non indica i testi e neppure le circostanze su cui i testi revocati avrebbero dovuto riferire, né espone le ragioni per cui la loro audizione avrebbe dovuto ritenersi rilevante e addirittura necessaria ai fini del giudizio di responsabilità.Anche la sentenza di appello rispondendo alla specifica doglianza formulata con il gravame ha affermato che i testimoni proposti dall'imputato, in ordine alle ragioni sopravvenute sui mancati pagamenti successivi, che costituiscono un post factum del tutto irrilevante sul giudizio di responsabilità, non inficiano l'evidenza del compendio probatorio da cui emerge la volontà truffaldina dell'imputato.
Proprio nel ricorso la difesa nel richiamare le pronunzie rese al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, ha fatto riferimento alla sentenza resa da questa Corte il 28 ottobre 2015, n. 10425, RV 267559, la quale ha espressamente affermato che nel sollevare la relativa eccezione è necessario indicare le prove che l'imputato non ha potuto assumere le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimentoeconsiderato che il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti.
Nel caso in esame neppure con l'atto di appello la difesa aveva esposto le specifiche ragioni per cui l'ascolto dei testi poi revocati dal giudice si rendeva utile o necessario. Peraltrotda quanto emerge dalle argomentazioni esposte in ricorso, i testi avrebbero dovuto riferire in ordine alla successiva volontà dell'imputato di pagare il dovuto ma va considerato che a quel punto la truffa si era già consumata, poiché con l'artifizio del bonifico l'imputato aveva indotto controparte a consegnargli l'auto. 1.1 II primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché dalla ricostruzione della vicenda, come riportata nella sentenza di primo grado e confermata nella sentenza di appello e non contestata dalla difesa, emerge che la persona offesa è stata indottaconsegnare l'autovettura all'imputato in quanto aveva ricevuto la if-- comunicazione di una disposizione di bonifico bancario in suo favore per l'importo del prezzo pattuito, sicché è di tutta evidenza che è stato indotto a porre in essere l'atto di disposizione perché tratto in inganno dall'artifizio assunto dall'imputato, in quanto il bonifico non veniva eseguito, se non per la minima somma di euro venti.
A ciò si aggiunga che la persona offesa ha raccontato di avere appreso che l'autovettura è stata successivamente venduta al prezzo di oltre 20.000 € sicché l'imputato ben avrebbe potuto adempiere in seguito all'obbligazione assunta e non ha mai provveduto a pagare l'importo concordato di 15.000, a riprova della sua originaria volontà fraudolenta.
3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. (---Th
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t