Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39578/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39578/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39578/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 29 giugno 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Trani datata 23-5-2019 che aveva condannato Di Fonso Riccardo e Strippoli Nicola alle pene di legge in quanto ritenuti entrambi colpevoli di distinte ipotesi di ricettazione di autovetture.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 624 cod.pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39578/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'avv.to Pasquale Di Pilato, nell'interesse dello Strippoli, deduceva con unico motivo violazione dell'art. 606 lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di revisione penale ricettazione difesa penale reato penale infrazione privilegiata recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 624 cod.pen
quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione, avendo il ricorrente dichiarato di essere stato lui stesso autore del furto e dovendo i fatti essere, pertanto, riqualificati nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod.pen..
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
2.1 L'avv.to Giorgio, nell'interesse del Di Fonso, deduceva, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: STRIPPOLI NICOLA nato a ANDRIA il 12/11/1963 DI FONSO RICCARDO nato a ANDRIA il 16/09/1945 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO PATARNELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 29 giugno 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Trani datata 23-5-2019 che aveva condannato Di Fonso Riccardo e Strippoli Nicola alle pene di legge in quanto ritenuti entrambi colpevoli di distinte ipotesi di ricettazione di autovetture.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l'avv.to Pasquale Di Pilato, nell'interesse dello Strippoli, deduceva con unico motivo violazione dell'art. 606 lett.

c) ed e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione, avendo il ricorrente dichiarato di essere stato lui stesso autore del furto e dovendo i fatti essere, pertanto, riqualificati nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod.pen.. 2.1 L'avv.to Giorgio, nell'interesse del Di Fonso, deduceva, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla omessa esclusione della recidiva fondata dalla corte di appello sulla base dei soli precedenti dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al motivo con il quale nell'interesse dello Strippoli si è chiesta la riqualificazione sulla base della confessione del furto, le sentenze di primo e secondo grado che in caso di doppia conforme costituiscono un unico apparato argomentativo, hanno dato atto di come sulla base della genericità delle indicazioni fornite dall'imputato sul luogo di consumazione del furto dell'autovettura nonché in forza delle modalità del ritrovamento del mezzo, la differente qualificazione non potesse essere riconosciuta, e tale conclusione, in quanto fondata su precise argomentazioni in fatto prive di illogicità tanto più manifesta, non è censurabile nella presente sede.

2. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al ricorso Di Fonso posto che il riconoscimento della recidiva non trova fondamento soltanto nella valutazione dei precedenti penali bensì, anche, nella considerazione delle particolari modalità di consumazione dei fatti in concorso anche con soggetti minori; pertanto il giudizio di pericolosità veniva anche in tal caso collegato a precisi elementi del fatto non censurabili nella presente sede. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 1 ottobre 2024 DEPOSITATO iN CANCELLARIA SECONDA SICZIONE PENALE