Italian court allows defendant's request to extend appeal deadline due to failure to receive court judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to extend the deadline for appealing a preliminary investigation judge's sentence. The defense proved they could not obtain a copy of the judgment until after the statutory appeal period had expired, despite repeated requests to the court registry. The court ruled that the defendant fulfilled their duty of diligence and thus the appeal period was validly suspended.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175 cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: The defense must prove not only the request for the judgment copy but also the diligent efforts made to obtain it to successfully invoke force majeure for extending the appeal deadline.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Sulla richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. formulata da: Pozzi Achille, nato a Mirano il giorno 17/11/1958 (CUI 00S8P09) assistito e difeso dall'avv. Cesare Vanzetti - di fiducia avverso la sentenza in data 20/2/2024 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della richiesta;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 20 febbraio 2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova applicava nei confronti di Achille Pozzi la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ad una serie di reati di rapina aggravata (capi 1, 3, 6 e 7 della rubrica delle imputazioni), ricettazione (capi 2 e 10), riciclaggio (capi 4, 8 e 13), furto aggravato (capo 5) e violazioni delle norme in materia di armi (capi 9, 11, 12, 14 e 15).
2. Il difensore dell'imputato ha formulato richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sopra indicata sentenza (con contestuale ricorso per cassazione). Osserva al riguardo parte richiedente, attraverso produzione documentale, che la sentenza impugnata non è stata disponibile per il difensore - nonostante reiterate richieste rivolte alla Cancelleria ad una delle quali il giorno 9 marzo 2024 veniva risposto che la sentenza non era "ancora pervenuta a quest'ufficio per adempimenti di cancelleria" - sino alla data del 21 marzo 2024 allorquando i termini per presentare impugnazione erano già ampiamente decorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La richiesta per la remissione nel termine per impugnare la sentenza in data 20 febbraio 2024 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova è tempestiva e fondata. Sulla premessa che la predetta sentenza risulta testualmente «letta in udienza» e depositata in cancelleria in pari data, il difensore ha documentalmente provato di avere richiesto tempestivamente alla cancelleria il rilascio di copia della sentenza e di non aver potuto acquisire copia della sentenza stessa sino alla data del 21 marzo 2024 allorquando i termini per presentare impugnazione erano già ampiamente decorsi.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare, con un assunto condiviso anche dall'odierno Collegio, che «In tema di richiesta di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per dedotta forza maggiore a proporre tempestiva impugnazione, spetta al difensore dare la prova non solo di aver richiesto a mezzo PEC copia della sentenza da impugnare, ma anche di aver posto in essere ogni possibile diligente iniziativa per sollecitarne il rilascio, financo recandosi presso la cancelleria, a meno di non dimostrare che detto accesso gli era stato impedito in modo inderogabile a causa dei provvedimenti emergenziali "antipandemici"» (Sez. 5, n. 29340 del 19/04/2023, Suares, Rv. 284816 - 02), prova che, come detto, è stata fornita dal difensore.
Al riguardo, deve solo aggiungersi, che non ha rilevanza la circostanza che nel caso in esame ci si trova in presenza di sentenza con motivazione contestuale della quale è stata data lettura in udienza avendo comunque il difensore diritto ad í ottenerne il tempestivo rilascio di copia della sentenza stessa al fine di poter predisporre un adeguato atto di impugnazione.
2. Per le considerazioni or ora esposte, si impone l'accoglimento della richiesta di remissione nei termini per impugnare la sentenza del Tribunale di Padova n. 95 del 20/02/2024 che deve essere dichiarata non esecutiva.
3. Ai sensi dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen. i termini di prescrizione dei reati in contestazione all'imputato devono ritenersi sospesi dal 20 febbraio 2024 alla data di notificazione della presente ordinanza.
4. Non vi è luogo a provvedere sui motivi di ricorso per cassazione contenuti nella richiesta ex art. 175 cod. proc. pen. avendo la parte interessata la possibilità di presentare formale ed autonomo atto di impugnazione successivamente alla notifica della presente ordinanza.
P.Q.M.
Restituisce Pozzi Achille nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 95 del 20/02/2024, che dichiara non esecutiva. Dispone che la presente ordinanza sia notificata all'imputato e al suo difensore e comunicata al P.M. competente per l'esecuzione nonché al giudice del merito cui vanno trasmessi gli atti perché proceda agli adempimenti di cui agli artt. 164 — 165-bis disp. att. cod. proc. pen. Dichiara la sospensione dei termini di prescrizione dal 20/02/2024 alla notificazione della pres