Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39197/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39197/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39197/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

EMPLIFICATA SENTENZA Sul ricorso proposto da ROHANI TAULANT n. in Albania il 30/1/1996 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 12/3/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Ettore Pedicini che ha concluso per il rigetto del ricorso

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 39197/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 6/10/2023, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato Rohani Taulant colpevole dei delitti di riciclaggio e false dichiarazioni sull'identità personale, condannandolo -con il vincolo della continuazione- alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro quattromila di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Rohani, Avv. Alessandro De Angelis, il quale ha dedotto con unico motivo il vizio della motivazione in relazione alla lamentata violazione degli artt. 64, 191 e 369 cod.proc.pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
traente falsa dichiarazione della parte reticenza dolosa dei difetti uso di false generalità altri reati guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod.proc.pen
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

EMPLIFICATA SENTENZA Sul ricorso proposto da ROHANI TAULANT n. in Albania il 30/1/1996 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 12/3/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Ettore Pedicini che ha concluso per il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 6/10/2023, in esito a giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato Rohani Taulant colpevole dei delitti di riciclaggio e false dichiarazioni sull'identità personale, condannandolo -con il vincolo della continuazione- alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro quattromila di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Rohani, Avv. Alessandro De Angelis, il quale ha dedotto con unico motivo il vizio della motivazione in relazione alla lamentata violazione degli artt. 64, 191 e 369 cod.proc.pen.

Il difensore lamenta che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la fondatezza del primo motivo di gravame con riguardo all'eccepita inutilizzabilità delle sit rese dal ricorrente in data 11/12/2022, ha confermato la responsabilità del Rohani per il delitto di riciclaggio. Aggiunge che il Gip aveva fondato il proprio convincimento in ordine alla colpevolezza del ricorrente sulle predette informazioni e la sentenza impugnata non ha reso un'alternativa giustificazione a sostegno della propria decisione.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure proposte che non si confrontano in termini puntuali con le considerazioni svolte dalla Corte di merito e poste a fondamento del rigetto del gravame in ordine alla responsabilità per l'addebito di riciclaggio. 3.1 La sentenza impugnata, dopo aver correttamente riconosciuto l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese dal ricorrente alla P.g. allorchè era attinto da indizi in ordine al delitto sub a), ha evidenziato l'assoluta inattendibilità della tesi accreditata dal Rohani in sede di interrogatorio circa il prestito del veicolo di provenienza furtiva da parte del proprietario che mesi prima ne aveva denunziato la sottrazione; ha rimarcato la disponibilità del mezzo in capo al prevenuto, che aveva il possesso delle chiavi di accensione; ha valorizzato la declinazione di false generalità quale circostanza finalizzata ad impedirne l'identificazione all'atto dell'emersione del delitto nonchè il camuffamento del veicolo con targhe pertinenti ad altro mezzo non più circolante in Italia ed ha dettagliatamente confutato le circostanze addotte a sostegno del difetto di dolo.

Il ricorrente non ha considerato, così incorrendo in genericità delle censure, l'autonoma capacità dimostrativa della responsabilità degli ulteriori elementi acquisiti in atti, ampiamente scrutinati dai giudici d'appello alla luce dei rilievi difensivi, e trasfusi in una motivazione dotata di intrinseca coerenza e rispettosa dei canoni della logica.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. 2 oì)

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somnna di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 20 settembre 2024 Sente