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Sentenza — n. 39120/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39120/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39120/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Aliou Balde, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 ottobre 2023 con la quale la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza, emessa in data 26 aprile 2023, con cui il Tribunale di Milano lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata.2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al bilanciamento fra le concesse circostanze attenuanti e le contestate aggravanti. La difesa ha evidenziato che i giudici di appello, dopo aver motivato in ordine alle ragioni fondanti un giudizio di prevalenza, hanno rigettato la richiesta con cui il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di tale prevalenza.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Sentenza — n. 39120/2024 — snpen · Corte di Cassazione: In data 18 luglio 2024 il Sostituto Procuratore generale ha depositata conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena riduzione della pena attenuazione della pena revisione della sentenza penale riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALDE ALIOU nato in Senegal il 05/05/1999 avverso la sentenza del 23/10/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Roberto Maurizio Rizzo, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Aliou Balde, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 23 ottobre 2023 con la quale la Corte di Appello di Milano, ha confermato la sentenza, emessa in data 26 aprile 2023, con cui il Tribunale di Milano lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di rapina aggravata.2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al bilanciamento fra le concesse circostanze attenuanti e le contestate aggravanti. La difesa ha evidenziato che i giudici di appello, dopo aver motivato in ordine alle ragioni fondanti un giudizio di prevalenza, hanno rigettato la richiesta con cui il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di tale prevalenza.

3. In data 18 luglio 2024 il Sostituto Procuratore generale ha depositata conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

4. In data 21 luglio 2024 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con cui si è associato alle richieste del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono. La lettura della sentenza dimostra íctu ()cuti la manifesta contraddittorietà della motivazione; in particolare i giudici di appello hanno dapprima riconosciuto prevalenti le circostanze attenuanti in considerazione del reale pentimento e della volontà di ravvedimento desumibile dal pagamento del risarcimento del danno per poi rigettare il motivo aggiunto con cui il ricorrente aveva chiesto la prevalenza delle attenuanti, affermando, in modo del tutto contraddittorio, che il risarcimento del danno e la resipiscenza manifestata dal Balde "non giustificano una riduzione della pena" in considerazione della molteplicità dei precedenti penali, della gravità della condotta e dell'accertata violazione della misura cautelare in precedenza applicata al ricorrente.

2. La sentenza deve essere, pertanto, annullata limitatamente al bilanciamento tra circostanze concorrenti con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra circostanze concorrenti, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 17 set