Sentenza — n. 39116/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADEL PAPA MARCO nato a Roma il 14/01/1988 2) DE ROCCO LEANDRO nato a Roma il 04/08/1992 avverso la sentenza del 22/06/2023 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente De Rocco; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto da Del Papa Marco ed il rigetto del ricorso proposto da De Rocco Alessandro; udite le conclusioni del difensore del ricorrente De Rocco, Avv. Daniele Peppe, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; udite le conclusioni del difensore del ricorrente Del Papa, Avv. Daniele Peppe in sostituzione dell'Avv. Viviana Minghelli, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 56 cod. pen; Sentenza — n. 39116/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente De Rocco, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. A giudizio della difesa, la motivazione non permetterebbe di comprendere da quale pena base siano partiti i giudici di appello, a quanto ammonti la detrazione ai sensi dell'art. 56 cod. pen. e se sia stata effettuata la necessaria riduzione per il rito, carenza ancora più significativa in considerazione del fatto che anche il primo giudice non avrebbe esplicitato in alcun modo il calcolo posto a fondamento della pena irrogata.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1) DEL PAPA MARCO nato a Roma il 14/01/1988 2) DE ROCCO LEANDRO nato a Roma il 04/08/1992 avverso la sentenza del 22/06/2023 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le conclusioni depositate dal difensore del ricorrente De Rocco; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto da Del Papa Marco ed il rigetto del ricorso proposto da De Rocco Alessandro; udite le conclusioni del difensore del ricorrente De Rocco, Avv. Daniele Peppe, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; udite le conclusioni del difensore del ricorrente Del Papa, Avv. Daniele Peppe in sostituzione dell'Avv. Viviana Minghelli, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Del Papa Marco e De Rocco Alessandro, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 giugno 2023 con la quale la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 01 agosto 2014, li ha condannati alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al reato di tentata rapina aggravata, previa declaratoria della sopravvenuta prescrizione del reato di lesioni.
2. Il ricorrente De Rocco, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 56 e 628 cod. pen. ed insussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata rapina. Secondo la difesa, l'istruttoria dibattimentale avrebbe dimostrato che gli imputati non si sarebbero avvicinati al registratore di cassa per ottenere un ingiusto vantaggio in quanto il Del Papa si sarebbe limitato a chiedere al Khan di cambiargli una banconota da venti euro in banconote di taglio inferiore, richiesta finalizzata all'acquisto di un pacchetto di sigarette. Peraltro, tale condotta non avrebbe potuto cagionare un danno patrimoniale alla persona offesa con conseguente insussistenza del reato di tentata rapina (pag. 5 del ricorso).
3. Il ricorrente De Rocco, con il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 56, 610 e 628 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di violenza privata. La Corte di merito non avrebbe argomentato in ordine al motivo di appello con cui il ricorrente aveva chiesto la riqualificazione del fatto in considerazione della mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. La richiesta di cambio della banconota da venti euro non sarebbe stata accompagnata da alcuna illecita richiesta di dazione di somme di denaro con conseguente insussistenza del reato di tentata rapina.
4. Il ricorrente De Rocco, con il quarto motivo di impugnazione, lamenta la carenza di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. A giudizio della difesa, la motivazione non permetterebbe di comprendere da quale pena base siano partiti i giudici di appello, a quanto ammonti la detrazione ai sensi dell'art. 56 cod. pen. e se sia stata effettuata la necessaria riduzione per il rito, carenza ancora più significativa in considerazione del fatto che anche il primo giudice non avrebbe esplicitato in alcun modo il calcolo posto a fondamento della pena irrogata.
5. Il ricorrente De Rocco, con il quinto motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis, 62 n. 4 e 163 cod. pen. e carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante della speciale tenuità del danno nonché in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La motivazione sarebbe apparente laddove viene affermata l'impossibilità di riconoscere le attenuanti generiche ed i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. in considerazione delle "particolari modalità dell'azione criminosa, obiettivamente sintomatiche della spiccata propensione ai crimine ostentata dai prevenuti" (vedi pag. 11 del ricorso). Peraltro, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto del comportamento collaborativo tenuto dal ricorrente, della giovane età ed incensuratezza del De Rocco nonché della mancata commissione di reati in epoca successiva ai fatti oggetto di giudizio.
6. Il ricorrente Del Papa, con il primo motivo di impugnazione, lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina. La Corte territoriale avrebbe ignorato le dichiarazioni rese dagli imputati nel corso del dibattimento, i quali, pur ammettendo di aver avuto una aspra discussione con la persona offesa, precisavano che il solo Del Papa aveva successivamente fatto rientro nell'esercizio commerciale gestito da Khan Mhamad per chiedergli di cambiargli una banconota da venti euro e, quindi, senza pretendere alcun ingiusto profitto.
7. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante delle persone riunite. La mancata presenza di Leandro De Rocco in occasione della ipotizzata rapina sarebbe comprovata dal fatto che Marco Del Papa avrebbe contattato l'utenza in uso al co-imputato mentre si trovava all'interno del locale della persona offesa; circostanza, accertata dagli inquirenti al momento dell'arresto, che sarebbe logicamente incompatibile con la presenza di De Rocco al momento della richiesta del cambio della banconota con conseguente insussistenza dell'aggravante delle persone riunite.
8. Il difensore del ricorrente De Rocco, in data 22 marzo 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi tre motivi del ricorso proposti dal De Rocco ed il primo motivo di impugnazione proposto dal Del Papa sono fondati per le ragioni che seguono. La motivazione appare del tutto apparente in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata rapina; i giudici di appello si sono limitati a riportare i fatti come già descritti nella sentenza di primo grado, per poi affermare, con motivazione estremamente sintetica e del tutto apodittica, che "al cospetto dei suindicati costituti probatori, il tentativo di rapina aggravata contestato ai prevenuti deve ritenersi pienamente integrato sul piano materiale e sotto il profilo dell'elemento psicologico" (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).
In particolare, la motivazione appare carente in quanto non chiarisce in alcun modo se i giudici di appello abbiano ricollegato la frase pronunciata dal De Rocco ("Dammi i soldi o ti sparo") alla pregressa richiesta del ricorrente Del Papa di cambio della banconota ovvero se tale minaccia sia stata ritenuta riconducibile ad una diversa volontà di impossessarsi del denaro presente nella cassa del negozio del Khan. I giudici di appello hanno, quindi, omesso di fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità della doglianza difensiva con la quale era stato rimarcato che gli imputati si sarebbero limitati a chiedere alla persona offesa il cambio di una banconota da venti euro con banconote di taglio inferiore con conseguente insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di tentata rapina (coscienza e volontà di impossessarsi della cosa altrui al fine di procurarsi un ingiusto profitto), limitandosi a fare ricorso ad asserzioni apodittiche e proposizioni prive di efficacia dimostrativa.
La Corte di merito, inoltre, ha omesso di motivare in ordine al motivo di appello con cui era stata richiesta, con argomentazioni specifiche ed articolate, la riqualificazione giuridica del fatto nel reato di violenza privata con conseguente fondatezza della doglianza difensiva. Deve essere ribadito, in proposito a tali difetti motivazionali, che il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio enuncia un metodo legale di accertamento del fatto di tipo dialettico che obbliga il giudice a sottoporre la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicché la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza apparente e manifestamente illogica (Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290 - 01;
Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Bagarella, Rv. 285548 - 15; Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo Coco, Rv. 286406 - 01). Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene.
2. Il quarto ed il quinto motivo del ricorso dedotto dal De Rocco ed il secondo motivo di impugnazione dedotto dal Del Papa sono assorbiti dall'accoglimento dei motivi inerenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di tentata rapina.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra s