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Sentenza — n. 38826/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court partially allows appeal against sentencing, annulling part of the decision regarding a specific mitigating circumstance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38826/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeals filed by two defendants against a second-instance judgment regarding extortion aggravated by the mafia method. While the appeals were declared inadmissible for lack of motivation concerning the mafia aggravating circumstance and the defendants' waiver of responsibility, the Court found the appeal regarding the omission of a specific mitigating circumstance under Article 114 of the Penal Code to be valid. Consequently, the second-instance sentence was annulled only on this specific point, with the case remitted to another section of the Court of Appeal of Naples for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591, 616 c.p.p.; The Court of Appeal must motivate all non-waived grounds of appeal, including specific mitigating circumstances, and failure to do so warrants annulment of the sentence on that point.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds mitigating circumstance mafia method aggravating lack of motivation remittal to appellate court procedural inadmissibility Article 114 Penal Code rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591, comma 4 c.p.p.
E' pacifico, d'altro canto, che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi ben può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod.
Art. 616 c.p.p.
Art. 114 cod. pen.
ritenuta dal primo giudice sotto il profilo del "metodo"; con il terzo motivo, inoltre, aveva invocato l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (cfr., ivi, pagg.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
Dario Carmine Procentese, nell'interesse di Ciro Sannino deduce: 3.2.1 mancanza di motivazione con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.
art. 378 cod. pen
art. 114 cod. pen
pen., al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017
(cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P.
Sez. 4, n. 46150 del 15/10/2021
Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017
203; con?., Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di Caccavallo Alessandro, nato a Napoli il 3.5.1993, Sannino Ciro, nato a Acerra il 6.2.1992, contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21.2.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 13.2.2023, il Tribunale di Napoli Nord aveva - tra i diversi imputati - riconosciuto Ciro Sannino responsabile del delitto di cui al capo H) e, pertanto, lo aveva condannato alla pena di anni 8 e mesi 10 di reclusione ed euro 7.333,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; aveva molte riconosciuto Alessandro Caccavallo responsabile del delitto di cui all'art. 378 cod. pen. e, esclusa la contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e lo aveva assolto dal capo D) perché il fatto non sussiste; aveva applicato al Sannino le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale che aveva invece dal delitto di cui al capo I) per non aver commesso il fatto;

2. la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, ha rideterminato la pena per Ciro Sannino in anni 7 di reclusione ed euro 1.777,00 di multa e in anni 1 di reclusione per Alessandro Caccavallo;

3. ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori, Alessandro Caccavallo e Ciro Sannino: 3.1 l'Avv. Luigi Ferro, nell'interesse di Alessandro Caccavallo deduce: 3.1.1 mancanza, contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione: rileva che la motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente e che l'obbligo del giudice dell'impugnazione di dar conto della propria decisione non viene meno a séguito della rinuncia ai motivi sulla responsabilità ovvero della adozione di un vero e proprio concordato; osserva, inoltre, che la motivazione è inadeguata con riguardo al motivo concernente il trattamento sanzionatorio e, più in particolare, il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3.2 l'Avv.

Dario Carmine Procentese, nell'interesse di Ciro Sannino deduce: 3.2.1 mancanza di motivazione con riguardo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. ed al contenimento dell'aumento di pena per la continuazione: rileva, infatti, che, pur prendendo atto della rinuncia degli imputati ai motivi d'appello in punto di responsabilità, la Corte territoriale non ha preso in esame tutte le doglianze che erano state articolate in ordine al trattamento sanzionatorio avendo proceduto invece, in maniera apodittica, alla rideterminazione della pena senza dar conto delle ragioni della propria decisione alla luce dei rilievi difensivi;4. la Procura Generale ha concluso per iscritto insistendo per l'inammissibilità dei ricorsi.

5. Premessa 5.1 Alessandro Caccavallo e Ciro Sannino erano stati tratti a giudizio di fronte al Tribunale di Napoli Nord che, con sentenza del 13.2.2023, aveva riconosciuto il primo responsabile del delitto di favoreggiamento e, esclusa l'aggravante contestata, l'aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione; aveva riconosciuto il Sannino responsabile del delitto di cui al capo H) e lo aveva condannato alla pena di anni 8 e mesi 10 di reclusione ed euro 4.500 di multa. 5.2 Con l'atto d'appello la difesa del Caccavallo aveva articolato una serie di censure in punto di responsabilità (cfr., pagg. 11-26 dell'atto di appello) e, si era limitata, in termini del tutto generici (cfr., ivi, pag. 26), ad invocare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La difesa del Sannino, dal canto suo, dopo aver formulato una serie di contestazioni in punto di responsabilità (cfr., pagg. 2-15 dell'atto di appello), aveva formulato un secondo motivo (cfr., ivi, pagg. 15-18) con cui aveva censurato l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritenuta dal primo giudice sotto il profilo del "metodo"; con il terzo motivo, inoltre, aveva invocato l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. (cfr., ivi, pagg. 19-22). 5.3 All'udienza del 21.2.2024, di fronte alla Corte d'appello di Napoli, gli odierni ricorrenti, presenti entrambi, "... previa rinuncia ai motivi assolutori, ammettono gli addebiti ed insistono nei residui motivi" (cfr., dal relativo verbale, in atti). 6.1 Il ricorso di Alessandro Caccavallo Il ricorso proposto da Alessandro Caccavallo è inammissibile.

Come appena ricordato, il Caccavallo aveva rinunciato al motivo articolato in punto di responsabilità così determinandosi il passaggio in giudicato - ovvero la intangibilità per la relativa preclusione processuale - del relativo capo della sentenza impugnata (cfr., Sez. 2 - , n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01, secondo cui la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi; conf., Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448 - 01 che, oltre a ribadire l'inammissibilità del ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati, ha precisato che non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi; cfr., sul punto, Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268198 - 01; cfr., invece, Sez. 3, n. 36370 del 9.4.2019, Marrazzo;

Sez. 3, n. 40452 del 5.6.2018, F.; Sez. 3, n. 7676 del 10.1.2012, Lleshi; Sez. 2, n. 10515 del 12.12.2014, Tiberi, che hanno preferito parlare di preclusione processuale). Quanto al motivo sulle attenuanti generiche si è pure accennato come la censura fosse stata articolata in termini del tutto generici a fronte della motivazione con cui il Tribunale, nel vagliare la congruità del trattamento sanzionatorio (cfr., pag. 21 della sentenza di primo grado), aveva stigmatizzato sia l'intensità del dolo che la personalità dell'imputato, gravato da un precedente per rapina e ricettazione come, infine, le modalità del fatto.

E' pacifico, d'altro canto, che l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi ben può essere rilevata anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P. Rv. 271193 - 01); consegue, allora, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso laddove si lamenta il difetto di motivazione della sentenza di appello su un motivo di censura su cui la Corte d'appello non aveva alcun obbligo di motivare in quanto articolato in palese ed evidente violazione del disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen.. 6.2 Il ricorso di Ciro Sannino Il ricorso di Ciro Sannino è inammissibile con riguardo alla lamentata applicazione della aggravante del "metodo mafioso" su cui, peraltro, la Corte d'appello (cfr., pag. 5 della sentenza) ha motivato con rinvio agli elementi già evidenziati dal giudice di primo grado.

Per altro verso, la circostanza che l'imputato, rinunciando di motivi sulla responsabilità, abbia nel contempo ammesso l'addebito (ovvero il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso) consente di invocare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio, comprende anche il motivo concernente la sussistenza delle circostanze aggravanti del reato, in quanto relativo a un punto della decisione distinto e autonomo (cfr., Sez. 4 - , n. 46150 del 15/10/2021, Cella, Rv. 282413 - 01, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; con?., Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 11/01/2018, Scavone, Rv. 271750 - 01).

Diversamente deve ritenersi con riguardo alla attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. che era stata correttamente invocata con l'atto d'appello e su cui, tuttavia, la Corte territoriale ha del tutto omesso di motivare e che non può ritenersi "rinunciata".

7. La sentenza va dunque annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto risultando precluso l'esame dell'ulteriore motivo, pure non rinunciato, articolato in punto di entità dell'aumento per la continuazione; l'inammissibilità del ricorso del Caccavallo, invece, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata nei confronti di Sannino Ciro limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul predetto punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Dichiara inammissibile il ricorso di Caccavallo Alessandro che condanna al pagamento delle spese processua