Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38761/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against a plea bargain sentence inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued that the lower court failed to provide specific factual elements for acquittal and did not justify the agreed sentence. The court rejected these claims, ruling that the appeal violated the strict statutory limitations on challenging plea bargain sentences, which only permit challenges regarding the defendant's will, legal qualification, or sentence legality, excluding general defects in reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will, legal qualification, or sentence legality, thereby excluding challenges based on the lack of detailed factual reasoning or motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal cassation inadmissibility procedural law Italy sentencing agreement statutory limitations motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione azione civile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha applicato a Owusu Emmanuel, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa per i delitti di rapina impropria e lesioni personali aggravate.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
I motivi proposti sono manifestamente infondati perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 606 cod. proc. pen.
Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della decisione che in questa sede viene lamentata.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma 5 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle sperse processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000 n.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha applicato a Owusu Emmanuel, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa per i delitti di rapina impropria e lesioni personali aggravate.
art. 606 cod. proc. pen
Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della decisione che in questa sede viene lamentata.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle sperse processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Owusu Emmanuel nato a Pozzuoli il 09/12/1995 avverso la sentenza del 23/05/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso ha applicato a Owusu Emmanuel, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa per i delitti di rapina impropria e lesioni personali aggravate.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere il giudice di merito apoditticamente affermato l'insussistenza dei presupposti per una declaratoria di proscioglimento a norma dell'art.129 cod. proc. pen., senza indicare i precisi elementi fattuali contenuti negli atti che precluderebbero detta pronunzia e per avere ritenuto la congruità della pena concordata dalle parti senza esplicitare le ragioni di tale giudizio 3.

I motivi proposti sono manifestamente infondati perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della decisione che in questa sede viene lamentata.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle sperse processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni non più consentite dalla legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così