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Sentenza — n. 38760/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court ruled inadmissible under procedural law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38760/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request on September 16, 2024. Although the defense argued violations regarding evidentiary weight and lack of motivation for the suspect's role in a criminal association, the procedural defect of withdrawal took precedence. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 c. 1 lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal withdrawn by the appellant before judgment is inadmissible, and the appellant is liable for all procedural costs and fines.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility procedural costs criminal procedure cassation appeal inchiesta per frode fiscale indagine per abuso di informazioni privilegiate inchiesta mascherata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 c. 1 lett. d) c.p.p.
In data 16.9.2024 è pervenuta a questa Corte la rinuncia al ricorso da parte di Chirico Roberto, conseguentemente deve pronunciarsi sentenza di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 c.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.
art. 273 cod. proc. pen
Con il primo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, 4.2.2015, n. 5185
Sez. 6, 17.6.2015, n. 26255
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da CHIRICO Roberto nato a San Vito dei Normanni il 24/5/1968 avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli in data 15/4/2024 sentita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore di Chirico Roberto, avv. Stefano Idem che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 15 aprile 2024, il Tribunale di Napoli confermando la gravità indiziaria per i reati oggetto d'indagine (la partecipazione ad un'associazione dedita alla commissione di reati fiscali concernenti l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti oltre a diversi reati fine tra i quali anche il riciclaggio e l'autoriciciaggio) e la sussistenza delle esigenze cautelari, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Chirico Roberto avverso l'ordinanza del GIP in data 9/2/2024 con la quale era stata applicata , nei suoi confronti, la misura cautelare egli arresti donniciliari.

Avverso l'ordinanza del riesame, a mezzo del difensore fiduciario, il suddetto indagato ha proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. , non avendo il Tribunale motivato in relazione alla gravità indiziaria posto che non vi sarebbero indici dimostrativi dell'appartenenza di Chirico alla ipotizzata associazione per delinquere, né tantomeno elementi indicativi del ruolo apicale da lui ricoperto, non emergendo la connessione del Chirico con Telesco Salvatore, ritenuto figura di spicco all'interno dell'associazione perché gestore della Petrolifera Padana s.r.I., società attorno alla quale era stato costituito il meccanismo della frode fiscale e rispetto alla quale si assume che Chirico fosse amministratore di fatto.

In particolare l'assenza di intercettazioni di Chirico con Telesco e con altri sodali, secondo la difesa, escluderebbe il coinvolgimento di ricorrente nell'attività gestoria della società e la partecipazione all'associazione criminale. Aggiunge il ricorrente che il coinvolgimento dell'indagato nell'attività della Petrolifera Padana non potrebbe essere ricavato dai contatti dello stesso con i familiari che, secondo l'ipotesi d'accusa, gestivano per suo conto le società interessate alla commercializzazione del prodotto. Con il secondo motivo deduce carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria dei reati fine siccome ricavata dal ruolo di gestore di fatto della società Petrolifera Padana s.r.l. ruolo sul quale, a dire della difesa, né l'ordinanza genetica, né l'ordinanza impugnata, avrebbero motivato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In data 16.9.2024 è pervenuta a questa Corte la rinuncia al ricorso da parte di Chirico Roberto, conseguentemente deve pronunciarsi sentenza di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 591 c. 1 lett.

d) c.p.p.. Alla declaratoria di inammissibilità per rinuncia, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. ( Sez. 3, 4.2.2015,n. 5185 rv. 262478; Sez. 6 , 17.6.2015 dep. 22.6.2015 n. 26255, rv. 263921). p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cas