Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38755/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for land invasion due to lack of specific intent to occupy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38755/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica appealed a lower court's acquittal of Bernardini Mauro for land invasion, arguing the defendant knowingly occupied land after a 2013 civil judgment. The defense contended the initial good-faith invasion was a single unitary act lacking the specific intent required for the crime. The court rejected the appeal, ruling that mere awareness of illegality does not prove the specific intent to occupy arbitrarily necessary for conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 633 cod. pen.; The crime of land invasion requires specific intent to occupy arbitrarily; mere awareness of illegality or prolonged occupation without proof of this intent does not constitute the crime.

Parole chiave

Generato dall'IA
land invasion specific intent good faith criminal law acquittal prolonged occupation dolo specifico criminalità persistente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 633 cod. pen.
Con sentenza in data 15/2/2024 il Giudice di Pace del Tribunale di Montalto Uffugo ha assolto Bernardini Mauro dal reato di cui all'art. 633 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato.
art. 633 cod. pen
Con sentenza in data 15/2/2024 il Giudice di Pace del Tribunale di Montalto Uffugo ha assolto Bernardini Mauro dal reato di cui all'art. 633 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019
E' stato chiarito da questa Corte ( Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv.
Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017
Sez. 2, n. 14799 del 24/01/2003
Sez. 2, n. 2592 del 17/11/2005
Sez. 2, n. 2592 del 17/11/2005, Rv.
Sez. 2 n. 44902 del 30/10/2008
232856; Sez. 2 n. 44902 del 30/10/2008,Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso Tribunale di Cosenza avverso la sentenza del Giudice di pace di Montalto Uffugo resa in data 15/2/2024 nel proc. a carico di : Bernardini Mauro nato a Roma il 2/6/1959 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio; udite le conclusioni dell'avv. Bazzani Gino, difensore della parte civile D'Alessandro Vittorio che ha depositato conclusioni scritte e nota spese chiedendo l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero; udite le conclusioni dell'avv. Carratelli Nicola difensore di Bernardini Mauro il quale ha chiesto l'inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 15/2/2024 il Giudice di Pace del Tribunale di Montalto Uffugo ha assolto Bernardini Mauro dal reato di cui all'art. 633 cod. pen. perché il fatto non costituisce reato. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Cosenza deducendo con un unico motivo violazione di legge non avendo il Giudice di pace, in presenza di una condotta di occupazione protrattasi anche dopo la pubblicazione della sentenza n. 1805 del Tribunale civile in data 9/10/2013 che ingiungeva all'imputato di rimuovere le condotte per le acque bianche e fognatura che attraversavano la particella n. 187 della parte civile D'Alessandro Vittorio e nonostante la pronuncia dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione che determinò le modalità di esecuzione dell'obbligo di fare, ritenuto insussistente il reato per mancanza di dolo, senza considerare che la contestazione riguardava la condotta successiva all'invasione e cioè, appunto, l'occupazione.

In data 31/7/2024 il difensore di Bernardini Mauro ha presentato una memoria con la quale contrastando il ricorso del Pubblico Ministero ha dedotto l'aspecificità e manifesta infondatezza del motivo proposto. Non sarebbe rilevante, secondo il difensore, il distinguo operato dal Pubblico Ministero impugnante tra la l'iniziale invasione (pacificamente sostenuta da buona fede) e la successiva occupazione, asseritamente posta in essere nella consapevolezza dell'altruità del bene avendo il giudice di pace puntualmente motivato in relazione a detta condotta di occupazione, l'assenza di dolo.

Il motivo di ricorso sarebbe poi, manifestamente infondato, poichè la sussistenza dell'elemento soggettivo non potrebbe farsi discendere, in modo automatico, dalla contestazione della legittimità della occupazione da parte dell'avente diritto, occorrendo un quid pluris.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato. La parte pubblica ricorrente non contesta che Bernardini inizialmente "invase" il terreno del D'Alessandro in buona fede, procedendo all'escavazione del terreno ed alla collocazione delle tubature in base all'autorizzazione comunale del 2004 e ed alle indicazioni fornitegli dai fratelli Settino, circa il tracciato che bisognava Ait seguire per collocare le tubature sulla stradella confinante con il D'Alessandro, ma sostiene che la successiva permanenza delle tubature ad opera del Bernardini nonostante le pronunce giudiziali che ne avevano attestato l'illegittimità ed imposto la rimozione, dimostrasse il dolo specifico.

Ed invero il giudice di merito ha escluso che detto elemento incidesse sull'elemento soggettivo della condotta di occupazione dando rilievo alla mancata (pregressa) consapevolezza e volontà di porre in essere un comportamento intimamente connesso alla consapevole appartenenza del bene ad un altro soggetto, addivenendo, correttamente, all'assoluzione dell'imputato per carenza di dolo. E' stato chiarito da questa Corte ( Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019) infatti, che nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art. 633 cod. pen. la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius" in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione; nel caso in cui l'occupazione si protragga nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l'allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella prosecuzione dell'occupazione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Rv. 277019).

Data la natura permanente del reato, connotato da una condotta di occupazione unitaria che si protrae nel tempo, non coglie nel segno la censura di parte ricorrente secondo cui, quantomeno a partire dal 2013 tdata della sentenza civile, vi sarebbe la prova della consapevolezza dell'illegittimità dell'occupazione da parte di Bernardini poiché, avuto riguardo agli elementi di prova valorizzati dal giudice di merito, la condotta invasiva andava valutata unitariannente e come tale è risultata sostenuta da buona fede. Il precedente giurisprudenziale citato dal P.G. ( Sez. 2, z. 2, n. 29710 del 19/04/2017, Rv. 270701), non si pone in contrasto con tali considerazioni rimarcandosi anche in quel caso che il dolo specifico del delitto di invasione di terreni e di edifici si compone della finalità di occupare l'immobile o di trarne altrimenti profitto, ma prima ancora suppone che l'agente sia consapevole dell' altruità del bene, circostanza non emersa in maniera certa nel corso del rocesso, E' stato anche affermato che la sola consapevolezza dell'illegittinnità dell'invasione di un altrui bene immobile non vale, di per sè, a rendere configurabile il dolo specifico richiesto per la sussistenza del reato di cui all'art.633 c.p., caratterizzato dalla finalità di occupare l'immobile o di trame altrimenti profitto ( Sez. 2, n. 14799 del 24/01/2003, Rv. 226432;

Sez. 2, n. 2592 del 17/11/2005, Rv. 232856; Sez. 2 n. 44902 del 30/10/2008,Rv. 241968). Il comportamento di Bernardini Mauro, pertanto, risulta mancare di quel dolo specifico necessario alla configurazione della fattispecie criminosa come affermato in sentenza. Il ricorso risulta pertanto infondato, non potendosi far discendere l'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie crinninosa, dalla contestazione della legittimità dell'occupazione da parte dell'avente diritto, occorrendo, invece, la dimostrazione di un qualche elemento idoneo a comprovare che l'intento dell'agente fosse proprio quello della predetta occupazione arbitraria (Sez. 2, n. 2592 del 17/11/2005, Rv. 232856;

Sez. 2 n.