Ordinanza — n. 38262/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Djadi Mehdi (CUI 05Z937D), nato a Algeri (Algeria) il 03/04/1997, avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte di appello di Milanb, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38262/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E CONSIDERATO.IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano del 19 maggio 202, ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine a due reati di ricettazione.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Djadi Mehdi (CUI 05Z937D), nato a Algeri (Algeria) il 03/04/1997, avverso la sentenza del 08/05/2024 della Corte di appello di Milanb, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO.IN DIRITTO 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Milano del 19 maggio 202, ha applicato al ricorrente, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in ordine a due reati di ricettazione.
2. Ricorre per cassazione Djadi Mehdi, nel suo stesso interesse. Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'impuOto, soggetto' non più legittimato dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. per effetto della Legge 23 giugno 2017 n. 103. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello steso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.09.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari DEPOSITATO IN CAN EULARIA ECONDA REVONE PENALE 18 O