Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 38260/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of authenticated signature on defendant's domicile election.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38260/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Appeal declared the appeal inadmissible because the defendant's election of domicile lacked the required authentication of her signature by her lawyer. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the signature authentication is a mandatory formal requirement under Italian criminal procedure law. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 162 c.p.p.; Art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: The election of domicile by an absent defendant must be accompanied by the authentication of the defendant's signature by their defense counsel; failure to provide this authentication renders the act of election of domicile invalid and the subsequent appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure election of domicile signature authentication inadmissible appeal formal requirement defense counsel Cassazione domicilio eletto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 162 c.p.p.
Si rileva che l'art. 162 cod.
Art. 581, comma 1-quater, c.p.p.
Tuttavia, l'elezione di domicilio non risultava corredata dalla autenticazione, da parte del difensore, della firma dell'imputata, sicché la Corte ha ritenuto che tale elezione non fosse valida e, pertanto, l'atto di impugnazione inammissibile stante il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod.
art. 162 cod. proc. pen
Si rileva che l'art. 162 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018
pen., la stessa è contenuta in un atto depositato prgsso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentida del difensore nominato (Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Velotti Irene, nata a Napoli il 29/11/1974, avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto il rigetto del riCorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentena del Tribunale di Reggio Emilia che l'aveva condannata per i reati di cui agli artt. 497-bis e 648 cod. pen. La Corte ha rilevato che l'imputata, rimasta assente nel corso del giudizio di primo grado, aveva depositato con l'atto di appello la nomina del difensore di fiducia, Avv. Alberto Catalano, nominato anche quale procuratore spéciale al fine di proporre impugnazione e dichiarando di eleggere domicilio presso lo studio legale di tale professionista. Tuttavia, l'elezione di domicilio non risultava corredata dalla autenticazione, da parte del difensore, della firma dell'imputata, sicché la Corte ha ritenuto che tale elezione non fosse valida e, pertanto, l'atto di impugnazione inammissibile stante il disposto dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen..

2. Ricorre per cassazione Irene Velotti, deducendo, con unico mOtivo, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere ritenuto che la sottosdrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore e procuratore speciale, cdnsiderato quale atto principale, riverberasse i suoi effetti anche sulla elezione di domicilio, contestualmente presentata a mezzo PEC.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. L'elezione di domicilio non è corredata dalla autenticazione da parte del difensore della firma dell'imputata. Si rileva che l'art. 162 cod. proc. pen. prevede che la firma dell'imputato sulla elezione di domicilio debba essere autenticata dal difensore e si tratta di un atto personale a forma vincolata. Correttamente, inoltre, la Corte ha ricordato il principio di diritto secondo il quale, è valida la dichiarazione di domicilio eseguita dall'imputato nell'atto di nomina del difensore di fiducia, in quanto, nel rispetto delle forme previste dall'art. 162 cod. proc. pen., la stessa è contenuta in un atto depositato prgsso la autorità procedente e sottoscritto dalla persona interessata con autentida del difensore nominato (Sez. 3, n. 19899 del 12/12/2018, dep. 2019), Gaiazzi, Rv. 275961).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la ondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di fauro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 11.09.2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari 10/4- DEPOSITATO IN CANCELLARIA SEC