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Sentenza — n. 38257/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on aggravated robbery and assault, rejecting claims of anomalous joint crime and procedural defects.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38257/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione dismissed appeals filed by three defendants against a second-instance judgment confirming their responsibility for aggravated robbery and aggravated assault. The appellants argued for acquittal based on the absence of a prior criminal agreement and alleged procedural nullities regarding the inclusion of defense investigations in the file. The court rejected these claims, holding that the defendants' presence and actions during the group violence established joint responsibility under the law, and that the procedural irregularities were cured or irrelevant to the merits.

Regesto Legislator

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Art. 116 cod. pen.; Art. 454, comma 2, cod. proc. pen.: The court establishes that participation in a group violent act, even if not directly inflicting all injuries, constitutes joint responsibility for the aggravated crime, and that procedural defects in defense investigations do not invalidate the summary trial if the defendant waived objections.

Parole chiave

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concorso anomalo rapina aggravata lesioni personali aggravate giudizio abbreviato nullità ordinanza indagini difensive responsabilità concorsuale pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 116 cod. pen.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente l'ipotesi del concorso del ricorrente nella commissione dei reati, ai sensi dell'art. 116 cod. pen. (cosiddetto concorso anomalo).
Art. 454, comma 2, cod. proc. pen.
2), sono state depositate dopo la richiesta di giudizio immediato, il cui contenuto, indicato nell'art. 454, comma 2, cod. proc. pen., non contempla tra gli elementi necessari le eventuali indagini difensive compiute.
Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
art. 116 cod. pen
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente l'ipotesi del concorso del ricorrente nella commissione dei reati, ai sensi dell'art. 116 cod. pen.
art. 110 cod. pen
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) Zingaro Cosimo Damiano, nato a Foggia/11/01/2001, 2) Ruotolo Aldo, nato a Foggia il 10/01/2002, 3) Faleo Dennis, nato a Foggiae68/12/2002, avverso la sentenza del 06/07/2023 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiararsi l'inmmissibilità dei ricorsi;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale Foggia, emessa il 25 maggio 2022, ha confermato la responsabilità dei ricorrenti per i reati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate loro in concorso ascritti e commessi ai danni di Fania Gianluca e Di Gioia Mario, ai quali, in concorso con altri correi non identificati, sottraevano con l'uso di violenza fisica le somme di danaro in loro possesso, i documenti ed un telefono cellulare. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori e con distinti atti.

3. Zingaro Cosimo Damiano. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente l'ipotesi del concorso del ricorrente nella commissione dei reati, ai sensi dell'art. 116 cod. pen. (cosiddetto concorso anomalo). La Corte non avrebbe valorizzato quanto già affermato dal Tribunale in sede cautelare in ordine all'assenza di un previo accordo criminoso tra il ricorrente ed i coimputati Ruotolo e Faleo, i quali avevano iniziato a percuotere i le vittime, non essendo prevedibile per il ricorrente l'evoluzione di tale condotta fino al compimento di una rapina, tenuto conto delle concrete circostanzedel fatto e della concatenazione cronologica dell'evento, che non aveva visto l'imputato partecipe della sottrazione dei beni alle persone offese. 3.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di lesioni personali in danno di Di Gioia Mario, dal momento che era stata accertata solo la violenza esercitata dal ricorrente nei confronti dell'altra persona offesa, Fahia Gianluca.

4. Faleo Dennis e Ruotolo Aldo. 4.1. Con unico ed articolato motivo si eccepisce, in primo lOgo, la nullità dell'ordinanza con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Foggia aveva implicitamente ritenuto che le indagini difensive - Tsistenti in una consulenza tecnica sui video estrapolati dalle telecamere presenti sul luogo della rapina - non facessero parte del fascicolo del Pubblico ministero, sebbene tali indagini difensive fossero state depositate dopo la richiesta di giudizio immediato del PM e prima della richiesta di giudizio abbreviato formulata dalla difesa.

Sulla questione, già proposta con l'atto di appello, la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata, sicché si lamenta anche il vizio di motivazione.In secondo luogo, si eccepisce la nullità o l'abnormità dell'ordina za con la quale il Giudice per l'udienza preliminare aveva rigettato la richiest di abbreviato condizionato alla acquisizione della consulenza tecnica difensiva e disposto che si procedesse con il rito abbreviato "secco". Infatti, tali provvedimenti non erano conformi all'istanza originaria di rito alternativo, che non prevedeva alcuna richiesta di abbreviato "secco" a meno di non voler considerare inclusa nel fascicolo la consulenza tecnica.

Per il che, la richiesta di abbreviato "secco", formulata in udienza, 'non poteva che ritenersi tardiva rispetto alla procedura inerente al giudizio immediato e avanzata da un soggetto, quale il sostituto del difensore di fiducia, non legittimato. Anche su tali questioni, contenute nell'atto di appello, la motivazione offerta dalla Corte di merito sarebbe carente. Si censura, infine, di apoditticità la decisione della Corte di non ritenere necessaria l'acquisizione della consulenza tecnica, che aveva lo scopo di ricostruire la vicenda in senso favorevole alla difesa attraverso la corretta valutazione dei video estratti dalle telecamere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto nell'interesse di Zingaro Cosimo Damiano é inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, mentre il ricorso proposto nell'interesse degli altri due ricorrenti è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 1.Zingaro Cosimo Damiano. 1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, entrambi i giudici dei precedenti gradi - ed anche il Tribunale in sede di riesame - hanno ritenuto sussistenIte, a carico del ricorrente, l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. (cosiddetto concorso anomalo). Ciò è avvenuto attraverso una analisi di merito dei dati di fatto emèrsi al processo, che avevano visto la partecipazione dell'imputato al pestaggio dell è persone offese ad opera di un "branco" di giovani solo in parte rimasti identificati dalle telecamere presenti sul luogo del delitto.

La Corte ed il Tribunale, con motivazione esente da vizi logico-ricostruttivi e giuridici, hanno ritenuto che l'evoluzione del pestaggio nella sottrazione del danaro in possesso delle due vittime, fosse prevedibile tenuto conto del Contesto e della ' circostanza che il ricorrente era rimasto presente sul posto, aveVa direttamente usato violenza su una delle due vittime ed aveva assistito anche alle ulteriori condotte illecite commesse dai correi.La diversa valutazione sulla non prevedibilità da parte del ricorrente del reato di rapina, non poggia che su apodittiche asserzioni volte ad una non consentita rilettura del fatto.

La Corte di appello, pertanto, ha fatto buon uso del principio di d ritto secondo il quale, in tema di concorso di persone nel reato, sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo qualora l'evento ulteriore, benché prevedibile in quanto collegato da un nesso di pura eventualità rispetto al delitto base programmato, non sia stato dall'agente voluto neppure nella forma del dolo indiretto; ricorre, invece, l'ipotesi del concorso ex art. 110 cod. pen., ove l'agente abbia effettivamente previsto l'evento o comunque accettato il rischio del suo verificarsi. (Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, Cinquepalmi, Rv. 266647).

In tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen. è soggetta a due limiti negativi e cioè che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, Sentenza n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977). 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto elude l'asse centrale della decisione della Corte di appello, costituita dal fatto di aver voluto ravvisare il concorso del ricorrente nel reato di lesioni personali, attraverso la partecipazione diretta al violento pestaggio di gruppo delle vittime, rimanendo indifferente che egli ne abbia colpito solo una, in quanto aveva assistito e, pertanto, rafforzato il proposito criminoso dei correi che avevano colpito l'altra persona offesa (cfr. fg. 6 della sentenza impugnata).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di Zingaro Cosimo Damiano consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

2. Ruotolo Aldo e Faleo Dennis. 2.1. Quanto alle eccezioni processuali formulate dal ricorrente, si rileva quanto segue. Le indagini difensive, come si afferma nello stesso ricorso (fg. 2), sono state depositate dopo la richiesta di giudizio immediato, il cui contenuto, indicato nell'art. 454, comma 2, cod. proc. pen., non contempla tra gli elementi necessari le eventuali indagini difensive compiute. D'altra parte, ciò non lede alcuna prerogativa difensiva e non produce alcuna disparità di trattamento, posto che l'imputato conserva tutte le facoltà esercitabili nel giudizio ordinario o in quelli alternativi che, per sua liber volontà, può scegliere a seguito della richiesta di giudizio immediato del Pubbli o ministero.

All'udienza preliminare del 28.01.2022, era stato richiesto - dia parte di un difensore delegato da quello di fiducia - il giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di una consulenza tecnica, ovvero, in caso di rigetto, il cosiddetto giudizio abbreviato secco, al quale si era dato corso senza riserve Il difensore di fiducia, in vista della definizione del giudizio all'udienza del 25.05.2022, aveva depositato una memoria (datata 17.5.2022) senza nulla eccepire in rito, così accettandone le modalità e sanando eventuali, supposte nullità inerenti alla conformità della richiesta da parte del suo delegato rispetto al tenore dell'istanza originaria di definizione del procedimento con rito alternativo, non trattandosi di nullità assolute escluse dalla possibilità di essere sanate prevista dall'art. 182, connnna 2, cod. proc. pen.

Infine, l'impianto motivazionale della sentenza, con la indicazione delle ulteriori prove a carico (perquisizioni e individuazioni fotografiche, lesioni refertate) rende ragione della scelta dei giudici di merito di non ritenere la consulenta tecnica quale prova necessaria ai fini della decisione. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi proposti da Ruotolo Aldo e Faleo Dennis, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Zingaro Cosimo Damianoo, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 11.09.2024. Il Consigliere estensore