Sentenza — n. 38256/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAmato Cosimo, nato a Reggio Calabria il 26/12/1959, 2) Berlingeri Rosina, nata a Reggio Calabria il 06/07/1967, avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persoha del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha dhiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 712 cod. pen; Sentenza — n. 38256/2024 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente il concorso nel reato da parte della ricorrente Berlingeri Rosina, la quale non avrebbe commesso alcuna condotta penalmente rilevante in tal senso, né sotto il profilo materiale né sotto quello morale.
Parole chiave
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Amato Cosimo, nato a Reggio Calabria il 26/12/1959, 2) Berlingeri Rosina, nata a Reggio Calabria il 06/07/1967, avverso la sentenza del 21/11/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persoha del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha dhiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in esito a giudizio abbreviato, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 26 settembre 2022, che aveva condannato i ricorrenti alle pene di giustizia in relazione al reato di ricettazione di dieci chilogrammi di rame di provenienza illecita.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto. Deducono: 1)violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come incauto acquisto ai sensi dell'art. 712 cod. pen.. Non sarebbe emersa prova della consapevolezza del ricorrente Amato circa la provenienza illecita del rame trovato in suo possesso, le cui condizioni deteriorate avrebbero indotto il ricorrente a ritenere che si trattasse di un bene non appartenente ad alcuno, una cosiddetta res derelicta. Nulla avrebbe potuto trarsi, in senso favorevole all'accusa, dalle sye dichiarazioni;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente il concorso nel reato da parte della ricorrente Berlingeri Rosina, la quale non avrebbe commesso alcuna condotta penalmente rilevante in tal senso, né sotto il profilo materiale né sotto quello morale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato solo con riferimento alla posizione di Berlingeri Rosina. 1.E' manifestamente infondato il primo motivo di ricorso per quanto inerente alla posizione del ricorrente Amato Cosimo. Questi aveva ammesso il possesso del rame di sicura provenienza illecita in quanto estratto da cavi elettrici sottoposti a combustione. Il Tribunale e la Corte di appello, con motivazione priva di vizi lbgici rilevabili in questa sede, non hanno ritenuto credibili le affermazioni dell'imputato circa il fatto che il materiale posto all'interno dell'autocarro da lui condotto fosse stato ritrovato in stato di abbandono, non avendo il ricorrente neanche saputo indicare il luogo esatto di rinvenimento.
Da tali circostanze è stato dedotto il dolo di ricettazione - la cui susistenza esclude ogni diversa qualificazione giuridica del fatto in senso più favorevole alle ragioni difensive - in ossequio al pacifico principio di diritto secondo il quade, la circostanza che l'imputato sia stato scoperto nel possesso del bene di provenienza illecita e non abbia fornito alcuna attendibile giustificazione in ordine a tale possesso, integra pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poic é consente di ritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (tra le tante, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120;
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di Amato Cosimo consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata alreffettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di 2. Per quanto riguarda la posizione di Berlingeri Rosina, il cui giudizio di responsabilità è stato censurato con il secondo motivo di ricorso, deve osservarsi che la ricorrente, in sede di indagini preliminari, si era avvalsa della facoltà di non rispondere e la sua responsabilità a titolo concorsuale è stata tratta dalla sola presenza a bordo dell'autocarro condotto dall'Amato.
Tanto non è sufficiente ad integrare una ipotesi di concorso nel reato, non evidenziandosi né una condotta materiale di sicuro ausilio al riqorrente Amato, né la consapevolezza della Berlingeri circa la provenienza illecita del rame il cui possesso in capo all'Amato era stato da costui riconosciuto. L'assenza di indicazioni sulla provenienza dei beni, infatti, stanté le ammissioni del coimputato che non coinvolgono la ricorrente, è logicamehte compatibile anche con lo stato di buona fede della donna. La completezza degli accertamenti in punto di fatto, ricavabile dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, escludono la necessità di disporre il rinvio per ulteriori indagini di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Berlingeri Rosina per non aver commesso il fatto. Dichiara inammissibile il ricorso di Amato Cosimo, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, udienza pubblica del