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Ordinanza — n. 38170/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against agreed sentence for legal qualification error not meeting manifest error standard.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38170/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the legal qualification of facts as money laundering rather than theft. The appellant argued for a different charge based on confessional statements, but the court found no manifest error given the clear evidence of illicit asset availability. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.: An appeal against an agreed sentence challenging the legal qualification of facts is inadmissible unless the qualification constitutes a manifest error, which requires the new characterization to be immediately obvious and clearly eccentric relative to the original charge.

Parole chiave

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agreed sentence appeal legal qualification error manifest error standard money laundering charge procedural inadmissibility modifica della sentenza errore nella commisurazione della pena revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., in relazione ai reati di furto aggravato, uso indebito di carte di credito e ricettazione; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Genova, con sentenza in data 17 maggio 2024, applicava nei confronti di BERNARDO EMANUEL la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto aggravato, uso indebito di carte di credito e ricettazione; rilevato che, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
279842 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDO EMANUEL (CUI 063VB8N) nato a GENOVA il 07/10/1988 avverso la sentenza del 17/05/2024 del G.u.p. del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.i.p. del Tribunale di Genova, con sentenza in data 17 maggio 2024, applicava nei confronti di BERNARDO EMANUEL la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto aggravato, uso indebito di carte di credito e ricettazione; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; 4f)9 rilevato, infatti, che il ricorso censura l'errata qualificazione giuridica dei fatti ritenuti episodi di ricettazione, a fronte delle dichiarazioni confessorie che davano conto della sottrazione degli oggetti da parte dell'imputato; che così prospettato, il ricorso risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è consentita la censura dell'operata qualificazione giuridica nell'ipotesi di sentenza applicativa della pena concordata solo ove ricorra un errore manifesto, configurabile quando la diversa qualificazione «risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01;

Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01); la lettura del capo d'imputazione attesta la disponibilità da parte dell'imputato di beni di provenienza delittuosa in assenza di giustificazioni ragionevoli, che la sentenza ha escluso riportandosi alle considerazioni operate con l'ordinanza applicativa della misura cautelare; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 luglio 2024 Il Consigli e Estens