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Ordinanza — n. 38169/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging lack of acquittal grounds in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38169/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the sentencing judge's failure to explicitly verify the absence of acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure within the plea bargain sentence. The Court ruled that such challenges are strictly prohibited under Article 448, paragraph 2-bis, limiting appeals to specific statutory violations.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, a cassation appeal against the sentencing judgment is inadmissible if it merely alleges the non-existence of acquittal grounds under Article 129, as the law restricts review to the specific violations enumerated in the statute.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation acquittal grounds Article 129 Article 448 procedural limitation sentencing review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Torino, con sentenza in data 16 maggio 2024, applicava nei confronti di Cinquerrui Antonio Giuseppe la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ad undici episodi di rapine aggravate, tentate e consumate; rilevato che, ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
pen., in relazione ad undici episodi di rapine aggravate, tentate e consumate; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen.; rilevato, infatti, che il ricorso censura l'omessa motivazione in punto di assenza di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Legge 23 giugno 2017 n. 103
pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino, con sentenza in data 16 maggio 2024, applicava nei confronti di Cinquerrui Antonio Giuseppe la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ad undici episodi di rapine aggravate, tentate e consumate; rilevato che, ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen.; rilevato, infatti, che il ricorso censura l'omessa motivazione in punto di assenza di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messanoui
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINQUERRUI ANTONIO GIUSEPPE nato a TORINO il 31/05/1980 avverso la sentenza del 16/05/2024 del G.i.p. del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.i.p. del Tribunale di Torino, con sentenza in data 16 maggio 2024, applicava nei confronti di Cinquerrui Antonio Giuseppe la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ad undici episodi di rapine aggravate, tentate e consumate; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il ricorso censura l'omessa motivazione in punto di assenza di ipotesi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. con riguardo ai reati descritti nelle imputazioni dei capi 9) e 10), per i quali non era stata emessa misura cautelare per difetto di gravità indiziaria; che così prospettato, il ricorso risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate» (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messanoui, Rv. 279761 — 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 luglio 2024 Il Consigli e Estensore 19) La Pr