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Ordinanza — n. 38168/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner lacked standing to challenge the appeal court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38168/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner, an unrepresented defendant, challenged the appellate court's partial reform of the sentence, arguing a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure due to insufficient reasoning. The court rejected this claim because the petitioner was not a legitimate party under Article 613, requiring the appeal to be examined de plano and dismissed outright.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed by a person lacking legitimate standing must be examined de plano and declared inadmissible without reviewing the merits of the alleged procedural violations.

Parole chiave

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lack of standing de plano procedure inadmissible appeal legitimate party Criminal Procedure Code difetto di motivazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputato Lubrano Gaetano come concordemente richiesto dalle parti; rilevato che il ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
per carenza della motivazione, risulta presentato personalmente dall' imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod.
art. 129 cod. proc. pen
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputato Lubrano Gaetano come concordemente richiesto dalle parti; rilevato che il ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUBRANO GAETANO nato a NAPOLI il 10/08/2004 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputato Lubrano Gaetano come concordemente richiesto dalle parti; rilevato che il ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per carenza della motivazione, risulta presentato personalmente dall' imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i