Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner lacked standing to challenge the appeal court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the petitioner to pay court costs and a fine. The petitioner, an unrepresented defendant, challenged the appellate court's partial reform of the sentence, arguing a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure due to insufficient reasoning. The court rejected this claim because the petitioner was not a legitimate party under Article 613, requiring the appeal to be examined de plano and dismissed outright.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal filed by a person lacking legitimate standing must be examined de plano and declared inadmissible without reviewing the merits of the alleged procedural violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUBRANO GAETANO nato a NAPOLI il 10/08/2004 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, rideterminando la pena inflitta all'imputato Lubrano Gaetano come concordemente richiesto dalle parti; rilevato che il ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per carenza della motivazione, risulta presentato personalmente dall' imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i