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Ordinanza — n. 38167/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against agreed sentence for attempted aggravated robbery as inadmissible outside statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38167/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the agreed sentence inadmissible because it was filed outside the specific exceptions allowed by law. The appellant challenged the legal qualification of the facts, arguing a discrepancy with a prior judicial assessment of bail measures, but the court found no manifest error. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.; Art. 610, co. 5 bis cod. proc. pen.: An appeal against a sentence applying an agreed penalty is inadmissible if it merely contests the legal qualification of facts unless a manifest error exists, which requires the qualification to be clearly eccentric and indisputably immediate.

Parole chiave

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agreed sentence appeal manifest error standard legal qualification challenge inadmissible appeal attempted aggravated robbery natura dell'infrazione furto per mestiere cosa fuori commercio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi ìnammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., in relazione al reato di tentata rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Bologna, con sentenza in data 31 maggio 2024, applicava nei confronti di Morini Simone la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Bologna, con sentenza in data 31 maggio 2024, applicava nei confronti di Morini Simone la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas
279842 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORINI SIMONE nato a BOLOGNA il 12/11/1992 avverso la sentenza del 31/05/2024 del G.i.p. del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.i.p. del Tribunale di Bologna, con sentenza in data 31 maggio 2024, applicava nei confronti di Morini Simone la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di tentata rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi ìnammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il ricorso censura l'errata qualificazione giuridica del fatto, a fronte della differente valutazione espressa da altro giudice sulla richiesta di applicazione di misure cautelari per il medesimo fatto, in cui è stata esclusa la correlazione tra la sottrazione e la violenza esercitata; che così prospettato, il ricorso risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è consentita la censura dell'operata qualificazione giuridica nell'ipotesi di sentenza applicativa della pena concordata solo ove ricorra un errore manifesto, configurabile quando la diversa qualificazione «risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01;

Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01); la lettura del capo d'imputazione attesta la diretta relazione causale tra le condotte violente ripetute dall'imputato verso i sorveglianti presenti nell'esercizio commerciale e l'avvenuto rinvenimento della merce sottratta dall'imputato all'interno del supermercato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 luglio 2024 Il Consig . e Estensore f