Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38164/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentence as inadmissible due to lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38164/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Milan court's plea bargain sentence inadmissible. The appellant challenged the lack of reasoning regarding the evaluation of the plea bargain request, but the court found this outside the scope of Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected for lack of interest, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 444, 448 co. 2 bis cod. proc. pen.; An appeal by the accused against the reasoning for accepting a plea bargain is inadmissible due to lack of interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal lack of interest inadmissible appeal procedural costs Cassazione Roma motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, applicava nei confronti di HELLA MAHMOUD MOHAMED MOHAMED HASSAN la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
pen., in relazione al reato di rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.
Art. 448, co. 2 bis cod. proc. pen.
pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, applicava nei confronti di HELLA MAHMOUD MOHAMED MOHAMED HASSAN la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, Marinelli
già Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, Marinelli, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NELLA MAHMOUD MOHAMED MOHAMED HASSAN nato in EGITTO il 07/11/1986 avverso la sentenza del 10/04/2024 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il G.i.p. del Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, applicava nei confronti di HELLA MAHMOUD MOHAMED MOHAMED HASSAN la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il ricorso con cui si censura il difetto di motivazione della sentenza quanto alla valutazione del contenuto della richiesta formulata dalle parti, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato teso a dolersi della motivazione di accoglimento di una sua esplicita richiesta di patteggiamento (v. già Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, Marinelli, Rv. 257066 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 11 luglio 2024 Il Consigliere Estensore La Pres