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Sentenza — n. 38163/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting to re-evaluate factual grounds of preventive detention order.

Numero d'incarto Sentenza — n. 38163/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate the factual grounds of the preventive detention order rather than citing a specific legal violation. The appellant argued that the danger of reoffending was no longer current due to legislative changes and the seizure of the fraud center, while the prosecution contended the danger remained based on the continuity of criminal networks. The court ruled that the appeal was procedurally improper as it sought a different factual assessment instead of challenging the legal application of the existing facts.

Regesto Legislator

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Art. 274, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 125, 292, 629, 640 bis cod. pen.: An appeal against preventive detention measures is inadmissible if it attempts to re-evaluate the factual grounds of the decision rather than denouncing a specific violation of law or manifest illogicality.

Parole chiave

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preventive detention appeal inadmissibility of cassation danger of reoffending factual re-evaluation procedural impropriety ripetute violazioni del diritto degli stranieri confisca di valori patrimoniali tentata sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso la difesa di Tusa Laura deducendo con unico motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., con riguardo agli artt.
Art. 125, cod. proc. pen.
Art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 629, cod. pen.
Art. 640 bis, cod. pen.
che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari, ha disposto l'applicazione nei confronti di TUSA Laura della misura degli arresti domiciliari ritenendola gravemente indiziata per una serie di episodi di truffa aggravata ex art. 640 bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.
La Cancelleria curerà gli adempimenti indicati dall'art. 28 reg.
art. 640 bis cod. pen
che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari, ha disposto l'applicazione nei confronti di TUSA Laura della misura degli arresti domiciliari ritenendola gravemente indiziata per una serie di episodi di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mingiguerra, Rv. 282767 - 01
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.3.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUSA LAURA nata a MONREALE il 16/01/1975 avverso l'ordinanza del 21/02/2024 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola; lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Palermo, con l'ordinanza impugnata in questa sede, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. avverso il provvedimento del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari, ha disposto l'applicazione nei confronti di TUSA Laura della misura degli arresti domiciliari ritenendola gravemente indiziata per una serie di episodi di truffa aggravata ex art. 640 bis cod. pen. (33 imputazioni cautelari), finalizzati al conseguimento di erogazioni pubbliche (reddito di cittadinanza) e un episodio di tentata estorsione.

2. Ha proposto ricorso la difesa di Tusa Laura deducendo con unico motivo, violazione di legge, in relazione all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., con riguardo agli artt. 125, 292 comma 2, lett.

c) cod. proc. pen., 629 e 640 bis cod. pen., nonché vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità. La ricorrente censura il giudizio sulla concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione criminosa formulato dal Tribunale del riesame, pur in presenza del dato del sequestro del centro di assistenza fiscale ove l'indagata e altri soggetti avrebbero posto in essere le condotte contestate, riguardanti le condotte fraudolente dirette a consentire, in un arco temporale compreso tra gli anni 2019 e 2022, l'indebita percezione del reddito di cittadinanza in cambio di denaro; erano inidonei i richiami sia ad una presunta accertata pericolosità dell'indagata, fondata su un'isolata conversazione telefonica intercettata, così come l'esistenza di un unico risalente precedente penale; era del tutto carente la dimostrazione del profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione, considerando l'impossibilità di ripetere analoghe condotte essendo stata abrogata la normativa che regolava la misura di sostegno del c.d. reddito di cittadinanza e essendo stati privati, l'indagata e i suoi potenziali correi, della disponibilità della sede ove era stata collocata la struttura organizzativa del centro di assistenza fiscale presso il quale l'indagata svolgeva attività di collaborazione; da ciò discende, secondo la ricorrente, anche il vizio della motivazione relativa alla valutazione circa l'inadeguatezza di differenti misure cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché formulato per ragioni non consentite. Secondo il costante orientamento di legittimità, il ricorso per cassazione avente ad oggetto provvedimenti riguardanti le misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01;

Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). Il Tribunale del riesame, con motivazione non manifestamente illogica, ha apprezzato le specifiche modalità delle condotte (da cui può legittimamente desumersi il pericolo di reiterazione, finanche se le condotte contestate siano risalenti nel tempo: Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023, Mati, Rv. 285217 - 01, senza che sia richiesta l'individuazione di specifiche occasioni di recidivanza - Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01;

Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 - 01); ha evidenziato l'ingente numero di pratiche avviate in modo fraudolento, con uso di documentazione falsa, dal gestore del CAF con il determinante contributo dell'indagata, oltre che la reiterata richiesta di un compenso da parte degli indagati ai soggetti che avrebbero indebitamente beneficiato della misura assistenziale, circostanza dimostrative della non occasionalità dell'attività illecita al contrario svolta con carattere di professionalità e organizzazione di mezzi e rapporti di conoscenza con i soggetti potenzialmente beneficiari della misura; ha considerato la prossimità delle vicende costituenti l'oggetto dell'addebito (commesse sino all'anno 2022) rispetto al momento della valutazione cautelare; ha ritenuto che anche il venir meno della sede operativa ove agivano gli indagati, sottoposta a sequestro, così come l'intervenuta modifica legislativa, non facevano venir meno il carattere dell'attualità del pericolo di reiterazione, essendo fondata la pericolosità sulla capacità di sfruttare la rete di rapporti utilizzata in passato per commettere nuove condotte fraudolente ai danni dello Stato, indipendentemente dalla specificità dello strumento utilizzato.

Tale motivazione, fondata su apprezzamenti in fatto non suscettibili di rivalutazione in questa sede, trova corrispondenza nell'insegnamento di legittimità secondo il quale «in tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mingiguerra, Rv. 282767 - 01); la ricorrente, invece, non condividendo le valutazioni operate e pur deducendo la violazione di legge quanto all'insussistenza dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo, finisce per sollecitare una differente considerazione dei dati fattuali esaminati dal provvedimento impugnato, così destinando all'inammissibilità l'impugnazione proposta.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.3. La Cancelleria curerà gli adempimenti indicati dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. ai fini dell'esecuzione della misura cautelare.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così de