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Ordinanza — n. 37483/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37483/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37483/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Di Lena Davide, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 20/03/2024, con cui, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Brindisi, è stata rideterminata la pena inflitta al ricorrente, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pp.uu. La difesa deduce l'inosservanza degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37483/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Brindisi, è stata rideterminata la pena inflitta al ricorrente, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pp.uu. La difesa deduce l'inosservanza degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale impugnabilità della decisione di rinvio remissione della pena motivi di cassazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Di Lena Davide, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 20/03/2024, con cui, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LENA DAVIDE nato a BRINDISI il 17/11/1989 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEletto il ricorso del difensore; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Di Lena Davide, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce in data 20/03/2024, con cui, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Brindisi, è stata rideterminata la pena inflitta al ricorrente, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pp.uu. La difesa deduce l'inosservanza degli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

2. Il ricorso è inammissibile non essendo il motivo consentito in sede di legittimità. Invero, la Corte di legittimità ha, al riguardo, affermato che: - in tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01); - a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.) (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Casero, Rv. 272853;

Sez. 2, n. 30990 del 1/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis