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Sentenza — n. 37470/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal judgment due to failure to notify detained defendant of rescheduled hearing date.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37470/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Court of Appeal's judgment without remand because the detained defendant was not notified of the rescheduled hearing date. The original trial was postponed due to court congestion, and while the new date was sent to the defense lawyer via PEC, the prison registry admitted the document never reached the prisoner. The court ruled that omitting such notification renders the subsequent proceedings absolutely null and void under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, lett. c), Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.: The omission of notification of a hearing rescheduled by default constitutes absolute and incurable nullity, invalidating all subsequent acts.

Parole chiave

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omitted notification rescheduled hearing detained defendant absolute nullity Code of Criminal Procedure procedural defect annulment without remand revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Tale evenienza configura la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod.
art. 601 cod. proc. pen
Con un unico motivo d'impugnazione denuncia la violazione dell'art. 601 cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen
Tale evenienza configura la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan
Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi
In tal senso rileva, anche Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BORRONI SILVANO nato a PARMA il 19/03/1968 avverso la sentenza del 13/04/2023 della Corte d'appello di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Borroni Silvano, per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 13/04/2023 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data 16/11/2017 del Tribunale di Grosseto, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione,. Con un unico motivo d'impugnazione denuncia la violazione dell'art. 601 cod. proc. pen. in quanto il processo, originariamente fissato per la trattazione all'udienza del 23/05/2022, veniva rinviato a nuovo ruolo e veniva successivamente trattato senza che venisse rinnovata la notifica all'imputato detenuto della fissazione della nuova udienza.

Ciò premesso il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge che il processo -originariamente fissato per la sua trattazione all'udienza del 23/05/2022- veniva rinviato a nuovo ruolo (e non a udienza fissa) in ragione dell'eccessivo carico dei procedimenti fissati per la trattazione in quella data. Il processo veniva -quindi- rimesso sul ruolo con apposito provvedimento che fissava per il prosieguo l'udienza del 13/04/2023. Tale decreto veniva notificato al difensore d'ufficio e veniva inoltrato a mezzo PEC presso la Casa circondariale ove Borroni si trovava detenuto.

Va tuttavia rilevato che -a seguito di richieste di informazioni inoltrate da questa Corte- l'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Pescara, con PEC pervenuta in data 08/03/2024, ha attestato che "erroneamente non è stato notificato a Silvano Borroni il decreto di citazione per il giudizio di appello per il giorno 13/04/2023 dinanzi alla Corte di appello di Firenze". Da ciò consegue che va rilevata l'omessa notifica all'imputato della citazione all'udienza di prosieguo della celebrazione del processo rinviato d'ufficio a nuovo ruolo. Tale evenienza configura la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. e che ricorre nel caso in cui la notificazione della citazione dell'imputato sia stata omessa.

Va, infatti, rimarcato che il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza dibattimentale disposto d'ufficio, non contenendo l'indicazione della data della nuova udienza, comporta l'obbligo di notificare l'avviso di fissazione di quest'ultima all'interessato e al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, non solo se il differimento sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato, ma anche se lo stesso sia stato ordinato per qualunque altra causa. Tanto si afferma in conformità all'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui l'omessa notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza, in quanto equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario e attinente all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti successivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (in tal senso cfr.;tra le altre, Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 - 01). In tal senso rileva, anche Sez. 1, n. 43854 del 18/09/2019, Sozzi, Rv. 277327 che ha esteso il medesimo principio in punto di omessa notifica del rinvio a nuovo ruolo. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti a diversa sezione della Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso La sentenza va dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per