Cassation annuls aggravated fraud conviction due to timely remission of complaint by victim, extinguishing the crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's conviction for aggravated fraud without remitting the case for retrial. The defendant argued the crime was time-barred by the Cartabia law, but the victim had already remitted the complaint in September 2024. The court held that the timely remission extinguished the crime, making the prosecution procedurally impossible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: When a crime is procedible only upon complaint, the timely remission of that complaint extinguishes the crime, rendering the criminal action inadmissible and necessitating the annulment of the conviction.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mincioni Giuseppe, nato a Lodi il giorno 6/11/1961 rappresentato ed assistito dall'avv. Simone Domenico Pozzi - di fiducia avverso la sentenza in data 4/3/2024 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Ettore Pedicini, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 4 marzo 2024 la Corte di Appello di Milano, per la parte che in questa sede interessa, ha confermato la sentenza in data 2 dicembre 2022 del Tribunale di Monza con la quale Giuseppe Mincioni era stato dichiarato colpevole del reato di truffa aggravata ai danni di Emanuela Silva e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., condannato a pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio.
In estrema sintesi si contesta all'imputato, quale socio, amministratore unico e legale rappresentante della Ahuto Financial Service S.r.l. di aver concluso con Emanuela Silva un contratto di compravendita di un'autovettura Nissan Xtrail 4wd Tecna, riscuotendone il prezzo pattuito di 31.228,00, senza poi provvedere alla consegna del veicolo all'acquirente ed utilizzando artifizi e raggiri consistiti nel compiere operazioni finalizzate alla sistematica e progressiva spoliazione del complesso aziendale della società venditrice del veicolo Globocar S.r.l. (alla quale veniva sostituita la Ahuto Financial Service S.r.l.), incluse le somme depositate sul conto corrente della stessa, così privando i creditori della Globocar della concreta possibilità di esperire positivamente attività di risarcimento nei confronti della stessa.
I fatti sono contestati come commessi in un arco temporale compreso tra il 17 ottobre 2015 ed il 12 gennaio 2016.
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla maturata prescrizione del reato. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che il reato, commesso il 25 febbraio 2016, non fosse prescritto, applicando non la legge "Orlando" ma la successiva legge "Cartabia" da ritenersi più favorevole all'imputato. In realtà, trattandosi di reato commesso nel 2016 si sarebbe dovuta applicare la disciplina della prescrizione prevista dalla c.d. legge "ex Cirielli" con conseguente estinzione del reato. 2.2.
Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. Si duole, al riguardo, parte ricorrente della carenza di una particolareggiata motivazione in relazione alla gravità del danno patito dalla persona offesa costituita parte civile in quanto la stessa a fronte della somma versata di 31.228,00 euro, in sede di udienza pre-fallimentare nei confronti della Globocar S.r.l. è riuscita, grazie ad un piano di rientro ad ottenere la restituzione della somma di 24.500,00 euro così recuperando larga parte del proprio credito : il che consentirebbe di escludere la ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. che avrebbe dovuto quindi essere esclusa con conseguente procedibilità a querela del reato in contestazione.Conclude, parte ricorrente, osservando che in questo caso l'azione sarebbe improcedìbile essendo tardiva la querela presentata il 28 aprile 2016 avendo avuto la Silva fin dal 2015 contezza dell'attività truffaldina posta in essere dal Mincioni.
3. In data 5 settembre 2024 sono pervenuti nella Cancelleria di questa Corte atto di remissione di querela da parte della persona offesa Emanuela Silva nonché atto di accettazione in pari data da parte dell'imputato.
4. Ricorrendo le condizioni di legge, il reato contestato all'imputato, procedibile a querela, deve in via preliminare ed assorbente essere dichiarato estinto per accettazione e remissione di querela ritualmente e tempestivamente formulate. Non ricorrono le condizioni per pronunciare sentenza ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata che impone anche la revoca delle statuizioni civili. Non essendo stato altrimenti disposto le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Revoca le st