Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds and manifestly unfounded arguments under Italian criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without a full trial. The appellant challenged the first-instance judgment on four grounds, including lack of acquittal and sentencing issues, but the Court ruled that only specific limited grounds are permitted under Article 448 of the Criminal Procedure Code. Furthermore, the Court found the arguments regarding drug use and tax exemption to be manifestly unfounded and lacking in legal basis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on grounds not permitted by law or if the complained-of errors are not evident from the text of the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di MASTROLIA VITANTONIO nato a EBOLI il 01/09/1992 avverso la sentenza del 30/05/2024 del GIP TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Asti ha applicato a Vitantonio Mastrolia la pena concordemente richiesta delle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pan., 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.
2. Vitantonio Mastrolia, a mezzo del proprio difensore, ricorre er cassazione avverso la suddetta sentenza, articolando quattro motivi con cui si duole - del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. d tutti i delitti contestatigli; - della mancata riconduzione della violazione al Testo Unico su_ li stupefacenti all'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 del suddetto r rovvedimento normativo; - del mancato riconoscimento dell'esimente ex art. 131-bis co( . pen. quanto al delitto fiscale; - della congruità degli aumenti a titolo di continuazione.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo, il terzo e il quarto dei profili di censura suaccenrhati si fondano su motivi non consentiti. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, è possibile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per rr otivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegz lità della pena o della misura di sicurezza». 3.2. In tale perimetro normativo, l'esegesi consolidata circoScrive, poi, la rituale deducibilità delle censure relative alla corretta qualificazione giuridica (ivi comprese quelle relative alle circostanze, cfr.
Sez. 6, n 44393 del •"44/9/2019-01) ai soli casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, che emergano con indiscussa immediatezza e senza margini di opinab lità rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inamm'ssibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, E Zitoumi, Rv. 275971-01). La verifica sul punto, inoltre, deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolinc , Rv. 281116- 01;
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Se. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni, Rv. 275971-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri Rv. 272619-01; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, RV. 272252-01; nonché, anche prima dell'inserimento del comma 2-bis nel corpo de l'art. 448 cod. proc. pen., ex multis, Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, FU. 264766-01; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153-01). In ossequio ai principi suindicati, appaiono del tutto generiche e, comunque, manifestamente infondate le stringatissime doglianze poste alla base del secondo motivo e relative all'asserito uso personale degli stupefacenti, dal momento che sono state contestate condotte di cessione. t .
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalit, di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell'a Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Con