Criminal appeal dismissed as inadmissible for waived grounds and omitted sentencing reasoning not covered by Art. 599-bis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because it raised issues regarding omitted mitigating circumstances and sentencing that were not permitted under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for the recognition of mitigating factors under Article 114 of the Penal Code, but the Court held that such complaints are barred when a second-instance judgment is issued following a waiver of appeal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 114 c.p.: In appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, complaints regarding omitted mitigating circumstances or sentencing determinations are inadmissible, as only grounds related to the formation of the party's consent, prosecutor's agreement, or divergent content of the ruling are permissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CISTERNAS GUZMAN ALEX MATIAS nato il 04/10/2001 a CER MUSCO SUL NAVIGLIO avverso la sentenza in data 23/05/2024 della CORTE DI APPE LLO DI MI- LANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRIT ro 1. CISTERNAS GUZMAN ALEX MATIAS, per mezzo del propr o difensore, ricorre avverso la sentenza in data 23/05/2024 della Corte di appello di lilano che ha applicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di omessa motivazione in -elezione alla circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., pur in presenza di elementi positivamente valutabili in favore dell'imputato.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il c6nsolidato insegnamento della Corte cli cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen che deduca motivi relativi alla formazione della volon0 della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al conterí'uto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano :rasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti e ittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e la corre ata richiesta di rideterminazione della pena si pongono, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.. Da qui l'inammissibilità del ricorso.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende del a somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam nto delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amr iende.