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Ordinanza — n. 37434/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of admissible grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37434/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano without a full trial. The appellant, Rabii Fekkak, challenged the first-instance judgment solely on grounds of insufficient motivation, which falls outside the specific exceptions listed in Article 448 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed procedural costs and a fine on the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal for cassation is inadmissible if it is based exclusively on the lack of motivation of the judgment, as it must concern only the expression of the accused's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty/security measure.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation Article 448 de plano dismissal Criminal Procedure Code procedural costs Cassa delle ammende commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art.
Art. 616, cod. proc. pen.
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, i una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamer te, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2 000, n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di FEKKAK RABII nato in MAROCCO il 09/11/1977 (CUI OlITNET) avverso la sentenza del 11/04/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; a seguito di procedura de plano

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRITTC 1. Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini p eliminari del Tribunale di Milano ha applicato a Rabii Fekkak la pena concordem ente richiesta delle parti, in relazione ai reati di cui agli artt. 110-628 e 110-582 c od. pen.

2. Rabii Fekkak, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassa zione avverso la suddetta sentenza, dolendosi del difetto di motivaizione.

3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto'con motivi non cc nsentiti. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possit ile «proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti E ll'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena della misura di sicurezza».

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente deve essere pertanto condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, i una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamer te, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2 000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della. Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside