Sentenza — n. 37433/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTANZO UMBERTO nato il 27/09/1962 a POGGIBONSI avverso la sentenza in data 02/03/2022 della CORTE DI APPEI _LO DI FI- RENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37433/2024 — snpen · Corte di Cassazione: E CONSIDERATO IN DIRITTI 3 Costanzo Umberto, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 02/03/2024 della Corte di appello di Firenze. Il ricorso è, tuttavia, inammissibile, in quanto presentato tardivamente. Si rileva, infatti, che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 2 marzo 2024, con termine di sessanta giorni per il deposito delle motivazioni. La sentenza è stata depositata tempestivamente (il 16 marzo 2C23), con la conseguenza che il termine per la sua impugnazione era pari a 45 giorni decorrenti dalla scadenza dei sessanta giorni riservati per il deposito della motiv zione, per come disposto dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTANZO UMBERTO nato il 27/09/1962 a POGGIBONSI avverso la sentenza in data 02/03/2022 della CORTE DI APPEI _LO DI FI- RENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di trattazione con procedura de plano
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTI 3 Costanzo Umberto, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 02/03/2024 della Corte di appello di Firenze. Il ricorso è, tuttavia, inammissibile, in quanto presentato tardivamente. Si rileva, infatti, che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 2 marzo 2024, con termine di sessanta giorni per il deposito delle motivazioni. La sentenza è stata depositata tempestivamente (il 16 marzo 2C23), con la conseguenza che il termine per la sua impugnazione era pari a 45 giorni decorrenti dalla scadenza dei sessanta giorni riservati per il deposito della motiv zione, per come disposto dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
Tale termine va prorogato di ulteriori quindi giorni, ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché il processo è stato celebrato cor l'imputato assente, così che il termine complessivo utile per l'impugnazione era pari a sessanta giorni. Va dunque osservato che i sessanta giorni riservati per il deposito della )1i motivazione andavano a scadere il 10 maggio 2023, con la conseguenza che il 4,() termine per presentare l'impugnazione andava a scadere -al più tardi- l 30 giugno 2023. Il ricorso, invece, è stato presentato il 12/10/2023, quando il termine per presentare l'impugnazione era ampiamente scaduto.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità d el ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al paga -nento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella det rminazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa dell ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragion€ dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della :assa delle ammende.