Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 37430/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37430/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37430/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, in z ccoglimento dell'appello interposto dal Pubblico Ministero, ha disposto, nei confronti di Wael Elallaf in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. proc. pen., il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente invaso secondo I imputazione provvisoria.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 125 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37430/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione, a mezzo del P rio difensore, il sudde to indagato, deducendo un unico motivo di impugna*eri ,Gon cui si duole d Ila mancata indicazione, nell'avviso di fissazione dell'uclHza camerale, della forma non ._11‘ partecipata, secondo le cosiddette disposizioni anti-Covid, con onseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e concreta lesione c ei diritti di partecipazione, essendosi l'avvocato inutilmente presentato presso la camera di consiglio, senza poter espletare la propria attività difensiva.

Parole chiave

Generato dall'IA
legge sugli alloggi sequestro di beni immobili immobile occupato inviolabilità del domicilio azione di manutenzione assegnazione del luogo di soggiorno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 125 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere c Imdannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, d una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamen e, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2( 00, n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ELALLAF WAEL nato in TUNISIA il 05/11/1988 avverso l'ordinanza del 29/04/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Roma, in funzione di Tribunale del riesame, in z ccoglimento dell'appello interposto dal Pubblico Ministero, ha disposto, nei confronti di Wael Elallaf in relazione al reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. proc. pen., il sequestro preventivo dell'immobile arbitrariamente invaso secondo I imputazione provvisoria.

2. Ricorre per cassazione, a mezzo del P rio difensore, il sudde to indagato, deducendo un unico motivo di impugna*eri ,Gon cui si duole d Ila mancata indicazione, nell'avviso di fissazione dell'uclHza camerale, della forma non ._11‘ partecipata, secondo le cosiddette disposizioni anti-Covid, con onseguente violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e concreta lesione c ei diritti di partecipazione, essendosi l'avvocato inutilmente presentato presso la camera di consiglio, senza poter espletare la propria attività difensiva.

3. Il ricorso, prima ancora che per manifesta infondatezza (dal r n °mento che il rito camerale non partecipato, salva richiesta di trattazione orale, era previsto da norma primaria, come chiaramente indicato dal Tribunale), è inar missibile, in quanto non sorretto da un idoneo interesse. Il soggetto non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo uò proporre impugnazione avverso la misura cautelare reale solo qualora vanti un interesse concreto ed attuale; questo interesse deve corrispondere al risult la t o tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, che va i 11dividuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098-01, che ha escluso che fpsse titolare dell'interesse alla restituzione del fondo su cui erano state realizzate o pere abusive la committente di tali opere, non proprietaria del fondo e sul qual- non poteva vantare una detenzione qualificata;

Cfr., in termini, Sez. 1, r . 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992-01; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/201E, Pianes, Rv. 266713-01; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 26 463-01. Ha ulteriormente precisato Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545-01, che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le rag ioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio fav re). Nel caso di specie, l'assegnazione degli alloggi, beni immobili destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico, compete unicam nte all'ente pubblico titolare del bene, che opera secondo criteri predetermina i e verificati attraverso le procedure di legge.

La restituzione non può, pertanto mai essere disposta in favore di chi, anche a prescindere dalla configurabilà del reato contestato, non potrebbe in alcun modo vantare una pretesa tutelata dall'ordinamento, in difetto di una relazione giuridica di detenzione qualificata ovvero di possesso con l'immobile (già esclusa, peraltro, dall'intraprea procedura di rilascio).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere c Imdannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, d una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamen e, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2( 00, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

5. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 2 13, reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagOmento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28, rec esec. cod. proc. pen. Così deciso il 19 settembre 2024 Il Co