Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37428/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against a settlement sentence are inadmissible if they concern waived grounds or procedural checks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37428/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by three defendants against a settlement sentence inadmissible. The appellants argued that the trial judge failed to verify statutory grounds for dismissal before accepting the plea and requested generic mitigating circumstances, which they had previously waived. The court ruled that appeals under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are strictly limited to specific grounds regarding the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and the formal content of the ruling, excluding waived arguments or procedural omissions not affecting the legality of the sanction itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; The appeal against a settlement sentence is admissible only for specific grounds regarding the party's will, prosecutor's consent, and formal content, excluding waived arguments or procedural omissions that do not render the sanction illegal.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement sentence cassation appeal waived grounds procedural dismissal mitigating circumstances legality of sanction Code of Criminal Procedure attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
ricorrono per cassazione, con un unico ricorso a firma dl medesimo difensore, Romolo e Argentino Esposito e Redzep Barjarami deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rilevano, inoltre, come il giudice non possa limitarsi a prendere atto dell'accordo processuale dovendo preliminarmente verificare l'inesistenza di cause di prosck pglinnento ex art. 129 cod.
Art. 23 cod. pen.
Art. 65 cod. pen.
Art. 71 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
art. 599-bis cod. proc. pen
ricorrono per cassazione, con un unico ricorso a firma dl medesimo difensore, Romolo e Argentino Esposito e Redzep Barjarami deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rilevano, inoltre, come il giudice non possa limitarsi a prendere atto dell'accordo processuale dovendo preliminarmente verificare l'inesistenza di cause di prosck pglinnento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli
Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli).
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016
Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012
26 696 - 01; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti nell'interesse di Esposito Romolo, nato a Viterbo il 5.2.1952, Esposito Argentino, nato a Viterbo il 4.2.1986, Bajarami Redzeb, nato in Macedonia il 28.3.1988, contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 30.4.202 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 24.3.2023, il GIP del Tribunale di Latina procedendo con rito abbreviato, aveva riconosciuto Romolo Esposito, Argentin Esposito e Redzeb Bajarami responsabili dei delitti di rapina pluRaggravata in concorso ed incendio, di cui ai capi a) e c) della rubrica sicché, ritenuto il incolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge ed operata la riduzione per la scelta del rito premiale, aveva condannato Romolo Esposito alla pena compi ssiva di anni 5 di reclusione ed euro 1.600 di multa;

Argentino Esposito e Rezdep ajarami alla pena di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 10.000 di mul a, ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali e, quanto a Romolo Espo ito, di quelle di custodia cautelare in carcere; il primo giudice aveva applicato le per e accessorie conseguenti alla entità di quella principale e, da ultimo, dichiarato l'in- procedibilità dell'azione penale, per difetto di querela, quanto al delitto di danneggOmento così riqualificato il fatto di cui al capo b);

2. la Corte di appello di Roma, nel prendere atto dell'accordo processuale raggiunto dagli imputati, presenti unitamente ai rispettivi difensori di fiducia, ed il Procuratore Generale,con la rinuncia, da parte dei primi, ai motivi di ir pug nazione diversi da quelli articolati in punto di trattamento sanzionatorio, ha r determinato le pene finali in quelle, concordate dalle parti e che ha stimato coni grue, di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 1.200 per Romolo Esposito; di anni tre e mesi 8 di reclusione ed euro 900 di multa ciascuno per Argentino Esposito e Fajarami Redzep, con sostituzione, per Romolo Esposito, della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici con quella della interdizione t 'pmporanea e revoca della interdizione legale;

3. ricorrono per cassazione, con un unico ricorso a firma dl medesimo difensore, Romolo e Argentino Esposito e Redzep Barjarami deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 599-bis cod. proc. pen. ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: rilevano, inoltre, come il giudice non possa limitarsi a prendere atto dell'accordo processuale dovendo preliminarmente verificare l'inesistenza di cause di prosck pglinnento ex art. 129 cod. proc. pen.; insiste, inoltre, per la revoca delle pene ac zessorie ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

4. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dèclotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al c ncordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto d'ffornne della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze rei tive a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientr inte nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, . 22022 del 10.4.2019, Mariniello;

Sez. 2, n. 30990 dell'1.6.2018, Gueli). Con riguardo, poi, al trattamento sanzionatorio, si è chiarito che la pena può essere considerata illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i imiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguen i, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nu Ila rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determina zione siano computati in violazione di legge Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

È altresì pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attrav rso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (cfr., tra le tante, Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, dep. 15/12/2016, Rv. 26 696 - 01; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, dep. 17/05/2012, Rv. 252861 - 01).

5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa