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Sentenza — n. 37427/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of interest and failure to meet statutory grounds for challenging agreed sentencing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37427/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the agreed sentence for lack of reasoning regarding criminal responsibility and the denial of general mitigating circumstances. The court ruled that Article 448 of the Code of Criminal Procedure strictly limits appeals against agreed sentencing to specific statutory exceptions, which this appeal did not meet, and noted the lack of legitimate interest in challenging an already subvaluated aggravating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals against the application of an agreed sentence are inadmissible unless they fall within the strictly enumerated exceptions of Article 448, paragraph 2-bis, and lack of interest precludes challenging circumstances already deemed subvaluated.

Parole chiave

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agreed sentencing appeal lack of interest Article 448 criminal procedure subvaluated aggravating circumstance inadmissible cassation appeal court costs and fine statutory exceptions risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco
2; 9761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv.
Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022, Damiano
Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye
Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye,Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di Russi Antonio, nato a San Severo il 6.6.1983, contro la sentenza del Tribunale di Foggia del 21.6.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 21.6.2024 il Tribunale di Foggia, su richiesta del difensore di fiducia, a tal fine munito di procura speciale, ha applicato ad Antonio Russi, in relazione ai fatti di ricettazione a lui ascritti, la pena concordata di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 600 di multa, con la 'iena detentival -ostituita con il lavoro di pubblica utilità;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'imputato deducendo 2.1 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato; 2.2 erronea applicazione della legge penale quanto alla mancanza di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche. 3 Il ricorso è inammissibile. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pE na alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate essendo dunque pacifico, ir particolare, che non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez.

F , n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 2; 9761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv. 278337 - 01). Per altro verso , è appena il caso di ribadire che è comunque ir per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato che, come nel caso di specie, preordinata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggra\ ante quando la stessa sia stata tuttavia già ritenuta e valutata subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (cfr, tra id.. tante, Sez. 2 • , n. 3880 del 24/11/2022, dep. 30/01/2023, Damiano, R i. 284309 - 01;

Sez. 2, n. 38697 del 24/06/2015, Ndiaye,Rv. 264803 - 01).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i