Cassation appeals against plea bargain sentencing are inadmissible except for obvious legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals filed by the defense team inadmissible. The appellants argued for a review of the legal qualification and sentencing in the plea bargain judgment, but the court found no grounds for intervention. The decision rests on the statutory limitation that such appeals are only permissible when there is a manifest error in legal qualification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Cassation appeals against plea bargain judgments are inadmissible except when a manifest error in legal qualification is alleged, which requires the qualification to be clearly eccentric and devoid of any room for opinion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PUGLIESE GIROLAMO nato a CERIGNOLA il 04/02/1972 PALMIOTTO FRANCESCO nato a CERIGNOLA il 10/12/1973 VASCIAVEO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 16/09/1982 MIHAI IONUT nato il 29/04/1983 avverso la sentenza del 17/06/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Foggia, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 17 giugno 2024, applicava a Pugliese Girolamo, Palmiotto Francesco, Vasciaveo Antonio e Mihai Ionut la pena oggetto dell'accordo fra le parti in ordine ai reati di associazione a delinquere e riciclaggio agli stessi contestati.
2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, che, con separati atti, deducevano l'assenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica, alla responsabilità ed alla determinazione della pena.
3. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti; ed invero, per costante orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 — 01).
Quanto poi alla contestazione della qualificazione giuridica che pure i ricorsi , cte41,,,,r,,„,› si ricorda che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 — 01).
E . caso in esame, tale errore manifesto non appare sussistere, avendo il giudice della sentenza di patteggiamento esposto ampiamente gli elementi di prova sulla base dei quali ritenere che gli imputati fossero stabilmente coinvolti in attività dirette alla sottrazione di veicoli e successivo assemblaggio di mezzi di provenienza illecita. 4, Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 settembre 2024 IL CONSIGLI ES Icinazio Pardo IL PRESIDENTE Andrea ,Pell?grino ,4 /1-4 DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALEi O OTT. 2024 Q FUNZIO