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Ordinanza — n. 37419/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds regarding sentencing quantification and non-appealable issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37419/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the defendant's arguments regarding sentencing quantification and potential non-conviction conditions were waived during the appellate stage. The appellant challenged the appellate court's confirmation of aggravated robbery liability and the specific sentence calculation, citing lack of reasoning and procedural violations. The court ruled that such grounds fall outside the scope of admissible cassation appeals under the concordato procedure, as they do not challenge the legality of the imposed sanction itself.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals via concordato, cassation appeals are inadmissible if they concern waived grounds, non-conviction conditions, or sentencing determinations that do not allege illegality of the sanction within statutory limits.

Parole chiave

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concordato in appello inammissibilità de plano quantificazione della pena reato di rapina aggravata procedimento penale commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena pena sproporzionata

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza in data 7 maggio 2024, la Corte di appello di Genova, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod.
Art. 606, lett. b) e c) c.p.p.
Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico: nullità ex art. 606, lett.
Art. 129 c.p.p.
per omessa motivazione in punto di quantificazione della pena nonché sulla eventuale applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Osserva la Corte che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
artt. 133 cod. pen
con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod.
art. 129 cod. proc. pen
per omessa motivazione in punto di quantificazione della pena nonché sulla eventuale applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di: Hkiri Ala, nato in Tunisia il giorno 1/3/1995 assistito e difeso dall'avv. Ilaria Torri - di fiducia avverso la sentenza in data 7/5/2024 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7 maggio 2024, la Corte di appello di Genova, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 13 dicembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della medesima città, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di Hkiri Ala in relazione al reato di rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3 n. 3-ter, cod. pen.) procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio. I \ 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico: nullità ex art. 606, lett.

b) e c) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione in punto di quantificazione della pena nonché sulla eventuale applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva la Corte che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis