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Ordinanza — n. 37417/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for contesting plea bargain sentencing without meeting strict legal criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37417/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the agreed sentence for robbery and resistance, arguing the judge incorrectly qualified the acts as 'improper robbery' rather than 'continued resistance to a public official.' The court ruled that under recent amendments, parties can only appeal plea bargain sentences for specific grounds like the expression of will or legal error, not merely to contest the formal qualification without proving it is manifestly eccentric to the charges. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds; mere formal contestation of the legal qualification without demonstrating it is manifestly eccentric to the charges is inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal legal qualification error manifest eccentricity Cassation procedure reati contro la pubblica autorità agente di polizia rapina qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Infatti il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 616, c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Roma, con sentenza in data 13 maggio 2024, applicava nei confronti di Ferreira Alexander WOcI4intong la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazicAlè ai reati di concorso in rapina pluriaggravata (artt.
art. 448 cod. proc. pen
Infatti il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51576 del 04/11/2016
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012
La qualificazione giuridica ritenuta in sentenza può poi essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep.
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015
254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv.
Sez. 6, Ord. n. 2721 del 08/01/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ferreira Alexander Wachintong, nato a Cuba il giorno 7/8/1985 assistito e difeso dall'avv. Davide Pacifico (sostituto processuale del difensore di fiducia avv. Massimo Titi non cassazionista); avverso la sentenza in data 13 maggio 2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.I.P. del Tribunale di Roma, con sentenza in data 13 maggio 2024, applicava nei confronti di Ferreira Alexander WOcI4intong la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazicAlè ai reati di concorso in rapina pluriaggravata (artt. 110, 61 n. 5, 628, commi 42 g 3, n. 1, e comma 4, cod. pen.) e di concorso in resistenza aggravata (artt. 110, 61 n.2, 337 cod. pen.) commessi in Roma il 25 ottobre 2023.

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza degli artt. 628 e 337 cod. pen. Rileva parte ricorrente che avrebbe erroneamente operato il Giudice ponendo il reato di resistenza a pubblico ufficiale in continuazione con quello di rapina impropria in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità «Il delitto di rapina impropria concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, qualora la violenza è strumentale al conseguimento dell'impunità e la qualità del destinatario della violenza è nota al soggetto agente» (Sez. 2, n. 51576 del 04/11/2016, Di Maggio, Rv. 269502), condizioni che non ricorrerebbero nel caso in esame in quanto gli operanti vestivano abiti civili e l'imputato non parla l'italiano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi come il ricorso risulta proposto per motivi non consentiti. Infatti il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, dispone che le parti possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La qualificazione giuridica ritenuta in sentenza può poi essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestare solo formalmente, senza giustificarla, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuta nella sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano inammissibili vizi di motivazione (Sez. 6, Ord. n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C