Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding plea bargain conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant's defense argued a lack of reasoning regarding acquittal conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, claiming insufficient evidence of the defendant's responsibility. The court rejected this, ruling that the appeal targeted the assertion of responsibility after the appellant had already waived specific plea bargain arguments during the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds not permitted by law, such as challenging the assertion of criminal responsibility after the defendant has already renounced specific plea bargain arguments in the appellate proceedings.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERNA BENIAMINO nato a SOLOFRA il 08/07/2000 avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 14 marzo 2024, applicava a Perna Beniamino la pena concordata fra le parti in ordine al reato di riciclaggio allo stesso contestato.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'assenza di motivazione in ordine alle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. in assenza di prova circa la responsabilità dell'imputato.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; ed invero l'impugnazione ha ad oggetto motivi attinenti l'affermazione di responsabilità pur a seguito di rinuncia ai motivi già proposti in fase di concordato in appello sulla entità della pena. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. orna, 10 settembre 224 IL CONSIGL T. rd IL PRESIDENTE Andr a Pepegrino d7J.....-t--/ i' Z--.?.--c-' ---- DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SeZIONE PENALE IL 1 O OTT. 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO