Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to improper grounds under Art. 448.2-bis. Appeal regarding omitted acquittal conditions barred. Recurrenter condemned to costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing the trial judge failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that appeals against plea bargain sentences alleging omitted acquittal conditions are expressly barred by Article 448, paragraph 2-bis, requiring a 'de plano' inadmissibility declaration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain sentences alleging omitted evaluation of acquittal conditions are inadmissible; the Court must declare inadmissibility de plano and impose costs.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELSHANI BION CUI 05Z9Z3Y nato il 28/03/2003 avverso la sentenza del 13/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Il Giudice dell'Udienza Preliminare di Trieste, con sentenza in data 13 maggio 2024, applicava a Elshani Bion la pena concordata fra le parti in ordine al reato di rapina allo stesso contestato.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'assenza di motivazione in ordine alle condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; ed invero ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (gez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01). Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 settembre 2024 IL PRESIDENTE Andma Pe9egrino Cre,y DEPOSITATO IN CANCELLA SECONDA SEZIONE PENALEi O OTT. 2024 IL