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Sentenza — n. 37413/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extradition appeal, upholding appellate court's assessment of Moldavian detention conditions and evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37413/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Elena Tufan's cassation appeal against the Brescia Court of Appeal's decision to order her extradition to Moldova. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate new evidence regarding detention conditions and relied on outdated information despite previous annulment of a similar ruling. The court held that the appellate judge correctly performed a substantive review of Moldavian judicial documents and updated Ministry notes, thereby addressing the specific defects cited in the prior annulment.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 705 c.p.p.: The court of appeal, when reviewing an extradition request after a prior annulment, must conduct a substantive examination of foreign judicial documents and new evidence regarding detention conditions rather than merely repeating the previous decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
extradition appeal detention conditions human dignity substantive review Moldavian arrest warrant cassation rejection evidence evaluation arresto in vista d'estradizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Art. 705 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della Tufan, avv.to Emanuele Luppi, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione ex artt.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, Rv. 275088 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TUFAN ELENA nata il 07/05/1980 in Moldavia avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 20 maggio 2024, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con sentenza 23-11-2023 aveva annullato il precedente provvedimento della stessa corte di appello in diversa composizione, esprimeva parere favorevole all'estradizione verso la Repubblica di Moldavia di Tufan Elena, al fine di dare esecuzione all'ordine di arresto emesso dal Tribunale di Chisinau il 17 maggio 2019.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore della Tufan, avv.to Emanuele Luppi, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: - violazione ex artt. 606 lett.

e) cod. proc. pen.,per vizio di motivazione quanto alla ritenta idoneità delle informazioni acquisite da!lle autorità molda've ad escludere la possibile sottoposizione della Tufan a condizioni detentive contrarie al senso di umanità; omessa valutazione, sul punto, della documentazione introdotta dalla difesa in ordine alle predette condizioni; violazione dell'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen.,per erronea applicazione della legge penale in relazione alla omessa valutazione delle condizioni che giustificavano il rigetto della richiesta di estradizione; si deduceva, al proposito, che la corte di appello di Brescia, in sede di giudizio di rinvio, era incorsa nei medesimi vizi del provvedimento già annullato e ciò sia con riferimento alle informazioni acquisite dalle autorità moldave circa le condizioni detentive che con riguardo alla valutazione della gravità indiziaria; peraltro, era stata anche omessa la valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, indicativa dei motivi ostativi l'accoglimento della richiesta; - violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) cod.proc.pen. p in relazione alla valutazione della gravità indiziaria posto che, la corte territoriale, pur avendo ripetutamente sollecitato l'autorità moldava all'invio delle fonti di prova, aveva poi deciso sulla base della originaria ordinanza già precedentemente conosciuta e che aveva portato all'emissione della prima sentenza annullata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi non sono fondati ed il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, la corte di appello chiamata a valutare la richiesta di estradizione, giudicando in sede di rinvio dalla corte di cassazione che aveva annullato il precedente provvedimento di accoglimento, ha proceduto a riportare letteralmente il contenuto del provvedimento giurisdizionale straniero posto a fondamento della stessa richiesta e ne ha, anche, valutato compiutamente il contenuto, sottolineando come, dalle compiute e dettagliate indagini svolte, fosse risultato il pieno coinvolgimento della ricorrente nel traffico di esseri umani avviati alla prostituzione in territorio turco.

Al proposito, va ricordato come secondo l'orientamento di questa Corte di legittimità, in tema di estradizione processuale, l'autorità giudiziaria italiana, anche qualora la convenzione applicabile non prevede la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, non può limitarsi a un controllo meramente formale della documentazione allegata, ma deve compiere, ai sensi dell'art.705 cod.proc.pen., una sommaria delibazione diretta a verificare, sulla base degli atti prodotti, l'esistenza di elementi a carico dell'estradando, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 8063 del 21/02/2019, Rv. 275088 - 01).

Nel caso in esame,tale sommaria delibazione appare essere stata esattamente compiuta dal giudice della corte di appello che ha valutato gli atti giurisdizionali posti a fondamento della richiesta di arresto, ritenendo che dagli stessi emergessero gli elementi specifici sulla base dei quali fondare la richiesta di arresto della ricorrente. Né tale valutazione può ritenersi confliggere con il contenuto della sentenza di annullamento che si era limitata al denikAre la contraddittorietà del primo provvedimento della corte di appello, avendo il giudice del rinvio sottolineato, a pagina 3 della motivazione, gli specifici elementi di prova sussistenti a carico della Tufan costituiti: dal verbale di audizione della persona offesa del 21-11-2018, dal verbale di riconoscimento fotografico, dall'inizio di altri procedimenti penali a carico dei coimputati, dalle ordinanze di avvio dei procedimenti penali anche a carico della figlia della ricorrente, ritenuta coinvolta nei medesimi episodi.

Così che, la rilevata contraddittorietà, costituente una delle ragioni del precedente annullamento, appare essere stata superata attraverso l'analisi specifica delle fonti di prova.

2. Quanto alla valutazione delle condizioni detentive nel territorio dello Stato richiedente, il giudice di rinvio, ha valutato le circostanze desunte dalla documentazione successivamente trasmessa dalla Moldavia a sua richiesta, e precisamente il contenuto della nota 27-4-2024 del Ministero della Giustizia, sulla base del contenuto della quale riteneva superati i precedenti dubbi in relazione alle condizioni di carcerazione, escludendo, sulla base di una valutazione approfondita della stessa nota, che le stesse potessero apparire contrarie al senso di umanità e comunque degradanti.

Sotto tale profilo, pertanto, la valutazione compiuta appare avere superato i vizi denunciati nel provvedimento di annullamento espresso dalla Corte di cassazione essendosi fatto riferimento ad elementi ulteriori e sopravvenuti al precedente provvedimento della corte di appello. Anche in relazione a tale profilo, pertanto, le doglianze appaiono non fondate essendosi proceduto ad un più che approfondito esame delle condizioni carcerarie, degli spazi assicurati a ciascun soggetto ristretto e delle possibilità di accesso e visita dei detenuti, con ciò colmando le precedenti lacune sul punto.

3. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.203 disp.att. cod.proc.pen. orna, 10 settembre 2024 il CONSIGLIER P IL PRESIDENTE Andrea Pelleg9no DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE