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Ordinanza — n. 37411/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to defense attorney's lack of special registry registration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37411/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense attorney was not registered in the Special Registry required for cassation proceedings. Although the appeal was originally lodged as an appeal against a fine-only sentence, the court applied the conversion rule to transfer it to the cassation level. The court ruled that the lack of proper registration renders the entire act void, preventing any examination of the substantive merits.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 613 cod. proc. pen.: The conversion of an appeal into a cassation petition does not alter the strict formal requirements for the latter; an appeal is inadmissible if the defense attorney is not enrolled in the Special Registry of the Court of Cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible petition special registry defense attorney procedural defect tassazione dell'IVA procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato con atto datatd 7 giugno 2022 proponeva impugnazione innanzi alla Corte di appello di Torino/ La Corte di appello di Torino con sentenza in data 8 marzo 2024, ha ricordato che ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
le ksentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammè9422, sono inappellabili e, pertanto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità.
Art. 613 cod. proc. pen.
Alessandro Raucci) non risulta iscritto all'Albo Speciale della Corte di cassazione come espressamente richiesto dall'art. 613 cod.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 712 cod. pen
Con sentenza in data 26 aprile 2022, il Tribunale di Ivrea dichiarava Italo Cossavella colpevole del reato di cui all'art. 712 cod. pen.
art. 648 cod. pen
(così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 648 cod. pen.) e lo condannava alla pena di euro 1.000,00 di ammenda.
art. 613 cod. proc. pen
Alessandro Raucci) non risulta iscritto all'Albo Speciale della Corte di cassazione come espressamente richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen.
articolo 616 c.p
Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023
La sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso, anche nel caso in cui questo costituisca oggetto della conversione di un atto di appello erroneamente proposto (Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sull'impugnazione proposta da Cossavella Italo, nato a Ivrea il giorno 6/7/1957 assistito e difeso di fiducia dall'avv. Alessandro Raucci - di fiducia avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 26/4/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'atto di impugnazione; sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 26 aprile 2022, il Tribunale di Ivrea dichiarava Italo Cossavella colpevole del reato di cui all'art. 712 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 648 cod. pen.) e lo condannava alla pena di euro 1.000,00 di ammenda. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato con atto datatd 7 giugno 2022 proponeva impugnazione innanzi alla Corte di appello di Torino/ La Corte di appello di Torino con sentenza in data 8 marzo 2024, ha ricordato che ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. le ksentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammè9422, sono inappellabili e, pertanto, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta. Nel caso in esame risulta che il difensore che ha proposto l'impugnazione (avv.

Alessandro Raucci) non risulta iscritto all'Albo Speciale della Corte di cassazione come espressamente richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen. La sottoscrizione dell'impugnazione da parte di un difensore non iscritto nell'albo dei patrocinanti in cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso, anche nel caso in cui questo costituisca oggetto della conversione di un atto di appello erroneamente proposto (Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Rv. 285990).

2. Tale rilevo risulta essere assorbente e preclude gli esami dei motivi di impugnazione.

3. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de