Cassation appeal dismissed as inadmissible because only authorized defense lawyers can file appeals, not the accused personally.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the accused, Lagtib Mohammed, attempted to file the petition personally rather than through an authorized defense lawyer. The court affirmed that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, only qualified attorneys are permitted to submit cassation appeals. Consequently, the court rejected the constitutional challenge and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The right to appeal to the Court of Cassation is exclusively reserved for authorized defense lawyers; the accused cannot personally file the appeal, and this restriction does not violate constitutional guarantees of defense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGTIB MOHAMMED nato il 28/03/2000 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 29 febbraio 2024, confermava la pronuncia del G.U.P. presso il Tribunale di Torino del 23 giugno 2022 che aveva condannato Lagtib Mohammed alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di tentata rapina.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo, anche, l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.proc.pen. come riformulato dalla legge c.d. Orlando del 2017.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato posto che ai sensi della disciplina dettata dall'art. 613 cod.proc.pen. solo i difensori abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori possono proporre ricorso per cassazione. Sok, 4. Quanto alla eccepita incostituzionalità va ricordato come sia già stato affermato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'a're.. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive; ed in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018 ) Rv. 272011 - 01).
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. IL PRESIDENTE Andrea 'Pellegrino C''4": I "t" DEPOSITATO IN CANCELLARIA ECONDA SEZIONE PENALEi O OTT. 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO