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Sentenza — n. 37408/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37408/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37408/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Appello di Roma, con ordinanza in data 15 febbraio 2024, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione avanzata nell'interesse di De Lucia Ugo avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli del 19 aprile 2007, che aveva condannato il predetto alla pena dell'ergastolo perché ritenuto colpevole del duplice omicidio Riccio-Gagliardi e di altri fatti connessi.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37408/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

Parole chiave

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deposizione inattendibile testimonianze contraddittorie doppia punibilità verdetto di colpevolezza testimonianza della vittima gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Sparti, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione degli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LUCIA UGO nato a NAPOLI il 07/11/1978 avverso l'ordinanza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con ordinanza in data 15 febbraio 2024, dichiarava inammissibile l'istanza di revisione avanzata nell'interesse di De Lucia Ugo avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli del 19 aprile 2007, che aveva condannato il predetto alla pena dell'ergastolo perché ritenuto colpevole del duplice omicidio Riccio-Gagliardi e di altri fatti connessi.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Sparti, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione degli artt. 630 lett.

c) e 631 cod. proc. pen. per avere la corte di appello errato nella valutazione del nuovo materiale probatorio compiendo errori sia nella ricostruzione del fatto sia in diritto, quanto al contrasto tra il contenuto delle prove. In particolare, si lamentava che doveva essere data rilevanza alle prove nuove pur relative solo ad alcuni capi di imputazione, che vi era specifico interesse a censurare l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Esposito, che le prove nuove raccolte nel corso di separati giudizi nei riguardi di altri coimputati 1P dei medesimi episodi, costituite dalle dichiarazioni di altri collaboratori (Molino, Accurso e Guarino), determinavano l'inconciliabilità tra la ricostruzione del fatto effettuata con la sentenza di condanna e quanto dai predetti invece riferito, e, ciò, con particolare riferimento al ruolo svolto dall'imputato nella consumazione dell'agguato omicidiario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sono reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero il giudice dell'istanza di revisione, con valutazione esente dalle lamentate censure, ha proceduto ad un completo ed approfondito esame delle dichiarazioni del collaboratore Molino che si assumono decisive, riportando ampi stralci della deposizione resa nel separato dibattimento (vedi pag. 9 ordinanza impugnata), escludendo che, dalle dichiarazioni dello stesso, potesse escludersi la partecipazione del De Lucia alla commissione del duplice omicidio e, sottolineato come, a fronte di un dato privo di certezza ricavabile dalla prova nuova posta dall'istante a fondamento della richiesta, nel giudizio definitivo fossero già stati valorizzati ulteriori e specifici elementi di prova a carico del ricorrente costituiti dal contenuto di alcune conversazioni intercettate, riferite al fatto ed alla partecipazione ad una riunione preliminare il duplice omicidio che ne denotava, comunque, il pieno coinvolgimento nel gravissimo episodio.

Così che, indipendentemente dal ruolo assunto, se di esecutore materiale ovvero di concorrente morale, la partecipazione ai fatti risulterebbe comunque riscontrata. Al proposito va ricordato come , secondo il costante orientamento della corte di legittimità in tema di revisione, il giudice, nel valutare le nuove prove testimoniali aventi natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, dopo averne vagliato la sicura ed effettiva affidabilità, deve saggiare, mediante comparazione, la resistenza rispetto ad esse di quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna, giacché, in caso contrario, il giudizio si trasformerebbe indebitamente in un semplice e automatico azzeramento di queste ultime per effetto delle nuove prove (Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Rv. 277072 - 01).

Nel caso in esame, detta operazione appare essere stata esattamente compiuta dal giudice della corte di appello che ha valutato l'incidenza del nuovo compendio probatorio relativo alle dichiarazioni assunte nel separato dibattimento, escludendone l'incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza già definito.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ro a, 10 settembre 2024 IL ctONSIGLIERE ES Ign i IL PRESIDENTE Andrea Pelledrino / DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALEi O OTT.