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Sentenza — n. 37406/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37406/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37406/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CELIENTO ANTONIO nato a NAPOLI il 24/01/1992 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letti le note di replica dell'avv. MARIO GRIFFO, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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artt. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37406/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa ha depositato, come indicato in epigrafe, una propria memoria che - nonostante la formale intestazione «Motivi Nuovi-Note in replica alla requisitoria del PG» - non introduce, in effetti, motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma ha unicamente l'espressa funzione di contrastare le conclusioni della parte pubblica.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio controllo della commisurazione della pena motivi di cassazione reiterate inosservanze della legge motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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artt. 81 cod. pen
Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il suddetto imputato, formulando un unico motivo di impugnazione, diretto ad eccepire - sotto il profilo della violazione degli artt. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di CELIENTO ANTONIO nato a NAPOLI il 24/01/1992 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; letti le note di replica dell'avv. MARIO GRIFFO, per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E.' ce n4 ads, Ti) U.( burro 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 21 marzo 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma nei confronti di Antonio Celiento, per i reati di cui agli artt. 110-628 e 110-582 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione, a mezzo del proprio difensore, il suddetto imputato, formulando un unico motivo di impugnazione, diretto ad eccepire - sotto il profilo della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 132, 133 e 671 cod. proc. pen., nonché della carenza di motivazione - la mancata risposta da parte dei giudici felsinei alla richiesta di ricondurre i fatti oggetto dei capi a) e b) sotto il vincolo della continuazione, tra loro e con «i "fatti oggetto" della sentenza prodotta nel corso del giudizio di prime cure».

3. La difesa ha depositato, come indicato in epigrafe, una propria memoria che - nonostante la formale intestazione «Motivi Nuovi-Note in replica alla requisitoria del PG» - non introduce, in effetti, motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma ha unicamente l'espressa funzione di contrastare le conclusioni della parte pubblica.

4. Il ricorso è inammissibile. La sentenza di primo grado ha ritenuto i delitti ascritti ad Antonio Celiento avvinti dal vincolo della continuazione, interna ed esterna (rispetto alle sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni in data 6 novembre 2017 e dalla Corte di appello di Salerno in data 24 ottobre 2022); la motivazione registra chiaramente (p. III) la richiesta difensiva vòlta al riconoscimento della «continuazione dei fatti oggetto della sentenza della Corte d'Appello oggi prodotta», a cui offre poi adeguata risposta (p. 19), indicando a tal fine proprio la già citata condanna della Corte di appello di Salerno).

L'impugnazione di legittimità non solo si palesa come insuperabilmente generica, pretermettendo ogni confronto con tale limpida statuizione e omettendo qualsivoglia indicazione sulla decisione irrevocabile a cui fare ulteriore riferimento ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., ma - altresì e preliminarmente - articola una doglianza non previamente a suo tempo dedotta, al contrario delle deduzioni difensive, come motivo di appello (cfr. pp. 11-14 dell'atto di gravame, ove, sul punto, si fa riferimento solo alle due pronunce sopra accennate, contestando poi esclusivamente la consistenza dell'aumento della pena; a tali doglianze, la Corte territoriale ha dato compiuta risposta a p. 9, condividendo la dosimetria sanzionatoria per «la pena complessivamente irrogatagli e quella specificamente determinata per i fatti per cui si procede»).

L'unico motivo proposto risulta, dunque, inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 settembre 2024 Il C