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Sentenza — n. 37399/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37399/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37399/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21.3.2023 il Tribunale di Monza aveva riconosciuto Simone Ripamonti responsabile dei fatti di truffa di cui ai capi B, C e D e, esclusa la circostanza aggravante di cui al n. 2-bis del comma secondo dell'art. 640 cod. pen., riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. ed alla pur contestata e ritenuta recidiva, con la continuazione tra i diversi episodi delittuosi, l'aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 2 di reclusione ed euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; nel contempo, preso atto della intervenuta remissione della querela ed esclusa la aggravante di cui al comma secondo dell'art. 640 cod. pen., aveva dichiarato estinto il reato contestato al capo A;

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37399/2024 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Parole chiave

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risarcimento contrattuale del danno ricorso per inadempienza risarcimento alle vittime di reati truffa aggravata risarcimento per errore giudiziario contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
2-bis del comma secondo dell'art. 640 cod. pen., riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Ripamonti Simone, nato a Vaprio D'Adda il 24.8.1986, contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 22.4.2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Pierluigi Cianfrocca; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 21.3.2023 il Tribunale di Monza aveva riconosciuto Simone Ripamonti responsabile dei fatti di truffa di cui ai capi B, C e D e, esclusa la circostanza aggravante di cui al n. 2-bis del comma secondo dell'art. 640 cod. pen., riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. ed alla pur contestata e ritenuta recidiva, con la continuazione tra i diversi episodi delittuosi, l'aveva condannato alla pena complessiva e finale di anni 2 di reclusione ed euro 300 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; nel contempo, preso atto della intervenuta remissione della querela ed esclusa la aggravante di cui al comma secondo dell'art. 640 cod. pen., aveva dichiarato estinto il reato contestato al capo A;

2. la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha escluso anche l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 cod. pen. ed ha ridotto la pena complessiva inflitta al ricorrente in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 200 di multa;

3. ricorre per cassazione Simone Ripamonti,tramite il difensore,che deduce erronea applicazione della legge penale con riguardo alla configurabilità del reato di truffa contrattuale e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese: osserva che costoro, con l'eccezione di quella di cui al capo A, non sono state in grado di quantificare con certezza il danno subito non risultando perciò attendibili in ordine alla ricostruzione della vicenda in termini penalmente rilevanti in assenza di ogni precisazione circa gli artifizi ed i raggiri che avrebbero determinato l'inganno;

3. la Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile perché propone, in questa sede, questioni che non avevano formato oggetto di censura in appello dove la difesa aveva lamentato, nell'ordine: l'errore del primo giudice nel ritenere, in assenza di elementi specifici, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen.; l'eccessività della pena; la mancata esclusione della contestata recidiva ed aveva infine sollecitato un aumento più contenuto per la continuazione. In altri termini, quindi, non era stata posta, al giudice di appello, la questione relativa alla complessiva idoneità degli elementi di prova dichiarativa a confortare la finale diagnosi circa la ritenuta sussistenza delle diverse ipotesi di truffa contestate al ricorrente. Si tratta, perciò, di un profilo di censura che non può essere proposto per la prima volta in questa sede, essendone preclusa la cognizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609 comma secondo, cod. proc. pen..

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.