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Sentenza — n. 37168/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37168/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37168/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 10 novembre 2023, che aveva disposto il sequestro preventivo in via diretta, fino alla capienza di euro 2.767.538,20, e, per l'importo non rinvenuto, per equivalente, nei confronti di Giuseppe Marzano ed altri, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648-ter cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 325 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37168/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve pertanto essere rigettato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Parole chiave

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beni sequestrati impiego illecito di valori patrimoniali occultamento di beni congelamento dei beni confisca di valori patrimoniali beni economici

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod. proc. pen
In materia di cautela reale, l'art. 325 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MARZANO GIUSEPPE nato a SCAFATI il 28/05/1964 avverso l'ordinanza del 03/04/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; lette le richieste del PG GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 10 novembre 2023, che aveva disposto il sequestro preventivo in via diretta, fino alla capienza di euro 2.767.538,20, e, per l'importo non rinvenuto, per equivalente, nei confronti di Giuseppe Marzano ed altri, in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648-ter cod. pen.

2. Ricorre per cassazione Giuseppe Marzano, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la «manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione tale da risultare apparente», in relazione alla ribadita sussistenza del periculum in mora. La decisione dei giudici della cautela deriverebbe da una lettura approssimativa degli atti, che non avrebbe tenuto conto del fatto che l'intera somma in contestazione era confluita nell'operazione di completamento dell'immobile. Sarebbero, peraltro, ancora sotto sequestro le liquidità giacenti sui conti correnti della società (dissequestrati al solo fine di garantirne l'operatività); risulterebbe, pertanto, incongrua anche la sottoposizione a vincolo dei beni personali degli indagati. 2.2.

Con il secondo motivo, la difesa censura, altresì, ancora in tema di periculum, il nuovo percorso argomentativo esposto dal Tribunale, che avrebbe invece dovuto annullare il provvedimento genetico, privo di adeguata motivazione sul punto. D'altronde, il ravvisato rischio di dispersione dovrebbe ritenersi attenuato, dato che l'imputazione si riferisce a vicende risalenti ad oltre un quinquennio.

3. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 3.1. In materia di cautela reale, l'art. 325 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve includersi anche la motivazione omessa o soltanto apparente). Non sono, dunque consentiti, i profili di censura diretti a contestare la tenuta logica dell'apparato argomentativo. Il primo motivo, sotto l'abito dell'omessa motivazione, in primo luogo, introduce surrettiziamente una serie di censure incentrate sulla presunta erroneità delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento dell'ordinanza impugnata, spingendosi, anzi, a una certosina disamina dei singoli passaggi argomentativi (in tema di rapporti con i Festa e l'associazione per delinquere, di complessivo importo conferito da questi ultimi, di sussidiarietà del vincolo), sollecitandone un'alternativa rilettura rispetto a quella già offerta dal Tribunale.

Inoltre, le questioni che attengono alle modalità di esecuzione del sequestro preventivo - quali quelle denunciate nel caso di specie - non possono essere fatte valere con una richiesta di riesame (né con una istanza di dissequestro). Considerato che spetta al pubblico ministero il potere di fissazione delle modalità esecutive del sequestro preventivo e che i provvedimenti con cui è esercitato tale potere sono impugnabili con la procedura dell'incidente di esecuzione, si tratta, dunque, di questioni che devono essere portate all'attenzione del giudice competente con la suddetta distinta procedura non impugnatoria (Sez. 1, ord. n. 8283 del 24/11/2020, dep. 2021, Sforza, Rv. 280604-01;

Sez. 2, n. 44504 del 03/07/2015, Steccato Vattumè, Rv. 265103-01; Sez. 6, n. 16170 del 02/04/2014, Stollo, Rv. 259769-01).I profili di censura articolati nel primo motivo, in conclusione, risultano non consentiti in questa sede di legittimità. 3.2. Quanto alla esplicitazione del periculum posto a fondamento della misura ablatoria, il Tribunale chiarisce, «ad integrazione di quanto rilevato dal primo Giudice» e in espresso ossequio all'insegnamento di Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848-01 (erroneamente trascurato, nell'ordinanza genetica - cfr. p. 692), come l'esigenza anticipatoria ben possa essere enucleata dalla ragionevole prognosi di replicabilità delle condotte, avuto riguardo alla condizione di imprenditore del ricorrente, coinvolto in plurime cointeressenze con ambienti criminali di significativa caratura (fornitori di buona parte della provvista), dediti a violazioni finanziarie seriali e su grande scala.

Il percorso giustificativo risulta, dunque, adeguato e scevro di vizi logico- giuridici e muove dalle riflessioni del Giudice per le indagini preliminari, completandole e doverosamente correggendole in punto di diritto. In tema di impugnazioni cautelari reali, infatti, il tribunale del riesame non può integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo in punto di periculum in mora, qualora essa sia del tutto mancante, ma conserva il potere-dovere di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impositivo, qualora questo sia comunque assistito da un apparato argomentativo che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata ed espressa per relationem (Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tex Srl, Rv. 285747-01;

Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596-01). Le doglianze in questione sono, quindi, infondate.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso i