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Sentenza — n. 37165/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37165/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37165/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bari confermava la condanna di Ren Chaoxiao per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen.. Si contestava aCo stesso di avere detenuto per la vendita e ricevuto prodotti elettronici «recanti il marco CE contraffatto» 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen, artt. 515 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere inquadrata, invece che nella fattispecie prevista dall'art. 474 cod. pen., in quella della frode in commercio prevista dall'art. 515 cod. peri., anche tenuto conto del fatto che la contraffazione del marchio "CE" nel nostro ordinamento è un illecito amministrativo punito ai sensi dell'art. 10, comma 3 D.Igs n. 269 del 2001; 2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di ricettazione, in quanto mancherebbe sia la prova della sussistenza del delitto presupposto, che quella dell'elemento soggettivo , in quanto difetterebbe in capo al ricorrente la prova della consapevolezza dell'illiceità dei beni ricevuti.

Regesto Legislator

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artt. 515 cod. pen, art. 474 cod. pen, art. 648 cod. pen, art. 2569 c.c, art. 515 cod. pen; Sentenza — n. 37165/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Tanto premesso il collegio riqualifica il reato descritto al capo 1) di imputazione 4._ nella fattispecie prevista dall'art. 515V cod. pen.. La riqualificazione non lede alcuna prerogativa difensiva tenuto conto del fatto che sul tema dell'inquadramento giuridico si è sviluppato il contraddittorio che ha avuto la sua ultima espressione nella richiesta di riqualificazione formulata con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Casamonica, Rv. 281118).

Parole chiave

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contraffazione di merci merci interessate etichettatura e immissione sul mercato importazione e immissione sul mercato confisca dei proventi di reato difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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artt. 515 cod. pen
pen, artt. 515 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere inquadrata, invece che nella fattispecie prevista dall'art.
art. 474 cod. pen
pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere inquadrata, invece che nella fattispecie prevista dall'art. 474 cod. pen., in quella della frode in commercio prevista dall'art.
art. 648 cod. pen
violazione di legge (art. 648 cod.
art. 2569 c.c
pen., che fa riferimento al marchio, inteso come elemento (segno o logo) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri (art. 2569 c.c.
art. 515 cod. pen
La sentenza, previa riqualifica della condotta descritta al capo 1) nella fattispecie prevista dall'art. 515 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REN CHAOXIAO nato il 22/10/1985 in Cina avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; // udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl, n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del secondo motivo e l'annullamento con rinvio in accoglimento del primo motivo previa riqualifica. Gli Avv.ti Simone Moffa e Raffaele Rutigliano, con memoria, insistevano per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna di Ren Chaoxiao per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen.. Si contestava aCo stesso di avere detenuto per la vendita e ricevuto prodotti elettronici «recanti il marco CE contraffatto» 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 521 cod. proc. pen, artt. 515 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta che avrebbe dovuto essere inquadrata, invece che nella fattispecie prevista dall'art. 474 cod. pen., in quella della frode in commercio prevista dall'art. 515 cod. peri., anche tenuto conto del fatto che la contraffazione del marchio "CE" nel nostro ordinamento è un illecito amministrativo punito ai sensi dell'art. 10, comma 3 D.Igs n. 269 del 2001; 2.2. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di ricettazione, in quanto mancherebbe sia la prova della sussistenza del delitto presupposto, che quella dell'elemento soggettivo , in quanto difetterebbe in capo al ricorrente la prova della consapevolezza dell'illiceità dei beni ricevuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 1.1. Il collegio riafferma che la vendita di prodotti con dicitura "CE" contraffatta integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio e non il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, atteso che siffatta dicitura non identifica un marchio propriamente detto, inteso come elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro, ma assolve alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformità del prodotto su cui è apposta ai livelli di qualità e di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione europea (Sez. 2, n. 30026 del 25/05/2021,Islam Nazrul, Rv. 281809 - 01) Secondo l'interpretazione che si intende confermare «il c.d marchio CE è un'attestazione che garantisce al consumatore la conformità di alcune categorie di prodotti agli standard di qualità e sicurezza europei, cioè a tutte le disposizioni dell'Unione Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla fabbricazione, all'immissione sul mercato, alla messa in servizio e fino allo smaltimento.

Sotto tale profilo, quindi, l'uso indebito del marchio CE non integra l'ipotesi criminosa di cui all'art. 474 cod. pen., che fa riferimento al marchio, inteso come elemento (segno o logo) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri (art. 2569 c.c. e R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 e successive modifiche), e non al marchio, rectius attestazione o marcatura, inteso come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto appartenente ad una determinata tipologia o a normative specifiche. Ciò in quanto la ragione di tutela del marchio consiste nella capacità di questo di distinguere un prodotto dall'altro che, come tale, giustifica il monopolio di un segno e l'esclusività dell'uso, mentre la funzione del marchio "CE" è quella di tutelare interessi pubblici, come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo, così che la marcatura CE non funge da marchio di qualità o d'origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell'UE» (così, la motivazione di Sez. 2, n. 30026 del 25/05/2021, che conferma quanto già affermato da Sez. 2, n. 36228 del 18/8/2009, Wang, n.m.) 1.2.

Tanto premesso il collegio riqualifica il reato descritto al capo 1) di imputazione 4._ nella fattispecie prevista dall'art. 515V cod. pen.. La riqualificazione non lede alcuna prerogativa difensiva tenuto conto del fatto che sul tema dell'inquadramento giuridico si è sviluppato il contraddittorio che ha avuto la sua ultima espressione nella richiesta di riqualificazione formulata con il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 15585 del 23/02/2021, Casamonica, Rv. 281118).

2. Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione integrale della,, capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento della conferma della responsabilità, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre:

Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte territoriale effettuava una completa disamina delle evidenze probatorie e riteneva, con motivazione esente da vizi, che il ricorrente avesse consapevolmente ricevuto beni provento di reato (frode in commercio) per trarne profitto ponendoli in vendita (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

3. La sentenza, previa riqualifica della condotta descritta al capo 1) nella fattispecie prevista dall'art. 515 cod. pen. deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari solo per la ridefinizione del trattamento sanzionatorio, che dovrà essere effettuato in coerenza con la nuova qualifica. L'accertamento di responsabilità si dichiara irrevocabile.

P.Q.M.

Riqualificato il reato di cui al capo 1) nella fattispecie di cui all'art. 515 cod. pen. annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per la rideterminazione della pena. Dichiara irrevocabile l'accertamento di responsabilità. Così