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Sentenza — n. 37001/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after preventive measure revoked.

Numero d'incarto Sentenza — n. 37001/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the underlying preventive measure was revoked before the appeal could be fully examined. The appellant argued violations of procedural and substantive law regarding the justification for home detention, but the Court found no standing since the original order was annulled. Consequently, the appeal was rejected for lack of interest, and no costs were assigned to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. ia, cod. proc. pen.; Art. 600, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a preventive measure is inadmissible if the original order is annulled during proceedings, as the appeal presupposes the continued validity of the original decision.

Parole chiave

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lack of interest preventive measure cassation appeal suspended validity procedural inadmissibility pericolo di reiterazione riesame della carcerazione preventiva indagine penale suppletiva

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. ia, cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna alle spese, poiché la mancanza di interesse per fatto sopravvenuto (art. 591, comma 1 lett.
Art. 600, cod. proc. pen.
artt. 273 cod. proc. pen
Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di Motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen.
art. 274 cod. proc. pen
Con il secondo motivo deduceva, ancora una volta, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti
Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv.
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale
pen.) e non imputabile al ricorrente non comporta, in difetto di una sostanziale soccombenza, la condanna al pagamento delle spese (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta
Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, iCaterino
208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, iCaterino, Rv.
Sez. 2, n. 3069 del 17/05/2006, De Mitri
226009; Sez. 2, n. 3069 del 17/05/2006, De Mitri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMANO VINCENZO nato a BATTIPAGLIA il 26/02/1982 avverso l'ordinanza del 02/05/2024 del TRIBUNALE di SALERNO, sezione per il riesame delle misure cautelari; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 2 maggio 2024 il Tribunale di Salerno, sezione per il riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Romano Vincenzo avverso l'ordinanza emessa in data 18 aprile 2024 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva applicato al ricorrente la misura cautelare degli arresti domicilia,ri.

2. Avverso la detta ordinanza del Tribunale di Salerno, sezione per il riesame, proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza.

3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di Motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 116, 56 e 628 cod. perì.4. Assumeva, in particolare, che il giudice della cautela aveva ricostruito il fatto in maniera contraddittoria rispetto alle risultanze degli atti di indagine, che erano state fatte oggetto di valutazioni apodittiche, non potendo essere individuata in capo al Romano una responsabilità a titolo di concorso anomalo nel contestato delitto di rapina.

5. Con il secondo motivo deduceva, ancora una volta, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., assumendo che non vi erano in atti elementi idonei a fondare un giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di reitérazione della condotta criminosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La consultazione degli atti consente di apprezzare che con provvedimento emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno emesso in data 19 giugno 2024 (dunque successivamente alla proposizione del ricorso da parte del Romano) e posto in esecuzione il giorno successivo, l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dei Romano è stata revocata.

2. Il ricorso, pertanto è inammissibile per carenza di interesse (cfr. Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01, secondo cui inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare qualora l'ordinanza genetica sia stata, nelle more, annullata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurànte efficacia dell'ordinanza originaria).

3. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna alle spese, poiché la mancanza di interesse per fatto sopravvenuto (art. 591, comma 1 lett. ia, cod. proc. pen.) e non imputabile al ricorrente non comporta, in difetto di una sostanziale soccombenza, la condanna al pagamento delle spese (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168; U, n. 7 del, 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, iCaterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 3069 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 23459).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il